Cassazione Civile, Ordinanza n. 21166/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un Comune aveva chiesto davanti al giudice ordinario l'annullamento di un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per il canone relativo all'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi di acque meteoriche. Il Tribunale adito aveva declinato la giurisdizione ritenendo la pretesa assimilabile ai contributi di bonifica e quindi di natura tributaria. Investita della questione in sede di regolamento di giurisdizione d'ufficio, la Commissione tributaria provinciale ha a sua volta sollevato conflitto negativo, sostenendo che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario perché il corrispettivo era determinato mediante procedura negoziale tra consorzio e ente utilizzatore. La Corte di cassazione ha esaminato la natura della pretesa alla luce della normativa regionale campana e della giurisprudenza già formatasi sui canoni di scarico nei canali consortili, distinguendoli dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei fondi compresi nel comprensorio.
La decisione
La Corte ha accolto l'impostazione del pubblico ministero e della Commissione tributaria, ha cassato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e ha dichiarato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha ritenuto che il canone per l'utilizzo dei canali e delle opere consortili come recapito di scarichi, dovuto da soggetti che non sono consorziati in quanto non proprietari di terreni nel perimetro consortile, abbia natura non tributaria e fondamento negoziale; pertanto, le controversie relative alla sua debenza non rientrano nella giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
È richiamato quale base procedurale per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione d'ufficio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, comma 4
nel testo originario, sia in quello novellato dalla L.R. n. 6 del 2016
La disposizione è letta nel senso che il contributo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o, in mancanza, dai Comuni e dagli altri enti competenti, per l'utilizzo di canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, ha natura non tributaria ed è determinato mediante convenzioni con i consorzi, promosse dalla Regione.
quale risultante dalle modifiche apportate ad opera della L.R. n. 6 del 2016
La novella è considerata rilevante solo per specificare che il riferimento alle modalità di riscossione del canone riguarda il quomodo e non incide sulla natura o sulla quantificazione sostanziale del rapporto.
ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 27
È richiamato come base normativa del contributo alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto.
Massime di principio
- Nei consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi da parte di enti non consorziati non hanno natura di contributo di bonifica tributario, ma di prestazione patrimoniale di fonte negoziale.
- La controversia sulla debenza di tali canoni, quando la loro determinazione è rimessa a convenzioni tra consorzio e utente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie.
- La previsione normativa che disciplina la riscossione coattiva in caso di mancata sottoscrizione della convenzione incide solo sulle modalità di riscossione e non muta la natura del credito né attribuisce rilievo tributario alla pretesa.
- La mancata stipulazione della convenzione o la necessità di criteri suppletivi di quantificazione attengono al merito del rapporto e non alla giurisdizione.
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