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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento alla società per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori IRES e IRAP per asserita omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito da operazioni infragruppo di transfer pricing e illegittima contabilizzazione di componenti negativi. La controversia è nata perché l'avviso era stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni dal processo verbale di constatazione previsto dallo Statuto del contribuente. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto per violazione di tale termine. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la sussistenza di ragioni di particolare urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso. L'urgenza sarebbe derivata, secondo l'Ufficio, dal pericolo di perdita del credito erariale per imminente decadenza, dalla sopravvenuta emersione di irregolarità su annualità anteriori, dalla rilevanza penale delle condotte e dalla complessità della verifica relativa al transfer pricing.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'accertamento per violazione del termine dilatorio, rilevando che il giudice di merito aveva considerato solo l'irrilevanza dell'imminente decadenza, ma aveva omesso di valutare l'ulteriore ragione di urgenza prospettata dall'Ufficio, cioè la rilevanza penale della condotta contestata. La causa è stata rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche delle ulteriori questioni sulla validità e sul merito dell'accertamento, oltre che per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il rilascio del PVC, a tutela del contraddittorio procedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede, rende illegittimo l'avviso emesso ante tempus salvo specifiche ragioni di urgenza; l'effettiva sussistenza dell'urgenza deve essere provata dall'Ufficio.

  • art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato quale base normativa del rilievo fiscale sul transfer pricing.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato quale base normativa del recupero di costi ritenuti indebitamente contabilizzati.

  • art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come termine di decadenza dal potere di accertamento, la cui imminenza non costituisce di per sé ragione di urgenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento della censura di violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del P.G.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato per la soglia di punibilità delle condotte fiscalmente rilevanti, in relazione alla rilevanza penale dedotta dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, l'inosservanza del termine di 60 giorni dal PVC comporta di regola l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso prima del suo decorso.
  • L'eccezione al termine dilatorio richiede la prova di specifiche e concrete ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione dell'atto, non essendo sufficiente una motivazione solo apparente o postuma.
  • L'imminente scadenza del termine di decadenza dall'accertamento non integra, di per sé, una ragione di urgenza idonea a legittimare l'emissione anticipata dell'avviso, se non è dimostrato che il ritardo non sia imputabile all'organizzazione dell'Ufficio e dipenda da circostanze imprevedibili o non ascrivibili all'Amministrazione.
  • La rilevanza penale della condotta contestata al contribuente può costituire una valida ragione d'urgenza per anticipare l'avviso, perché l'Amministrazione deve poter interrompere o evitare la protrazione o reiterazione di comportamenti illeciti.
  • La valutazione della sussistenza delle ragioni di urgenza, ai fini dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, è un giudizio di diritto sindacabile in cassazione nei limiti della corretta interpretazione della norma, e non un mero apprezzamento di fatto rimesso insindacabilmente al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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