Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento IVA per l'anno 2003, contestando l'applicazione dell'aliquota agevolata ai lavori eseguiti dalla società su impianti e opere edilizie. Secondo l'Ufficio, si trattava di interventi di manutenzione straordinaria non realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica, con conseguente insussistenza dei presupposti per il beneficio fiscale previsto dalla normativa richiamata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, qualificando invece gli interventi come risanamento conservativo. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, ritenendo che le opere di ammodernamento e ristrutturazione parziale del sistema elettrico di alimentazione, nonché quelle edili e impiantistiche per l'adeguamento delle cabine elettriche, non fossero riconducibili alla manutenzione straordinaria e fossero dunque agevolabili. In cassazione, l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 11, L. n. 449/1997, del n. 127-duodecies della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 31 L. n. 457/1978, sostenendo che la CTR si fosse limitata a escludere la manutenzione straordinaria senza verificare tutti i presupposti dell'agevolazione e senza negare espressamente la qualificazione dei lavori come straordinari. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito dal rigetto del principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il giudice d'appello aveva correttamente esaminato la doglianza dell'Ufficio e, sulla base della concreta natura delle opere, aveva escluso che si trattasse di mera manutenzione straordinaria, poiché gli interventi non si limitavano al rinnovo o alla sostituzione di parti dell'impianto esistente, ma comportavano innovazioni tali da integrare una trasformazione o un ampliamento dell'impianto, riconducibili al risanamento conservativo. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole alla contribuente, precisando che il risanamento conservativo persegue la conservazione e la funzionalità dell'organismo edilizio, senza trasformarlo in un organismo diverso, e che nel caso concreto tale qualificazione era stata correttamente operata. Il ricorso principale è stato rigettato; quello incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma di denuncia in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura viene ritenuta infondata perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1, comma 11, L. n. 449/1997
È la disposizione che ha inserito il n. 127-duodecies della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, prevedendo l'agevolazione IVA per determinati interventi edilizi.
n. 127-duodecies, Tabella A, parte III, d.P.R. n. 633/1972
È la norma agevolativa IVA invocata per subordinare il beneficio a specifici presupposti oggettivi e soggettivi, tra cui la tipologia dell'intervento e l'ambito edilizio di riferimento.
È richiamato per distinguere gli interventi di manutenzione straordinaria da quelli di risanamento conservativo e ristrutturazione; la Corte valorizza la qualificazione concreta delle opere come risanamento conservativo.
art. 3 L. n. 380/2001
È indicato come norma attuale che riproduce la definizione di risanamento conservativo già contenuta nell'art. 31 della L. n. 457/1978.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali connesse a interventi edilizi, la qualificazione dell'opera va effettuata in base alla concreta natura e funzione dei lavori eseguiti, non alla sola etichetta attribuita negli atti di gara o nella documentazione contrattuale.
- La manutenzione straordinaria si caratterizza per il rinnovo o la sostituzione di parti esistenti senza modificazione sostanziale delle prestazioni dell'impianto; quando gli interventi comportano innovazioni, trasformazioni o ampliamenti dell'impianto, la fattispecie può essere ricondotta ad altra categoria edilizia.
- Il risanamento conservativo è configurabile quando gli interventi, pur innovativi, hanno finalità di conservazione e di migliore funzionalità dell'organismo edilizio, senza determinare la creazione di un organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se presuppone una lettura della sentenza impugnata che non corrisponde alla ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21166/2021 del 23/07/2021
- ordinanza_civile · 23 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21177/2021 del 23/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →