Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale contabile nei confronti di più dirigenti di un comune, ritenuti responsabili, per colpa, del danno erariale derivato all'ente dalla condanna risarcitoria subita da un privato proprietario di aree occupate/espropriate per la realizzazione di un edificio scolastico. Al ricorrente, dirigente dell'Avvocatura comunale, è stata imputata l'omessa attivazione di iniziative utili a far completare tempestivamente la procedura ablatoria ed evitare il protrarsi dell'inerzia amministrativa e il conseguente danno. In cassazione egli ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che, essendo avvocato iscritto all'albo speciale e sottoposto al regime professionale e disciplinare forense, ogni censura sul suo operato avrebbe dovuto essere devoluta agli organi disciplinari forensi e non al giudice contabile; 2) ha denunciato violazione delle norme sulla contestazione degli addebiti, lamentando che gli fossero state attribuite omissioni senza specifica indicazione delle norme amministrative violate e senza che, all'epoca dei fatti, vi fosse un obbligo giuridico di avocare la procedura espropriativa; 3) ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità, assumendo che il termine decorresse dal fatto dannoso e non dal pagamento del risarcimento da parte del comune; 4) ha richiamato il diritto di difesa, sostenendo che la decorrenza della prescrizione dal pagamento del danno avrebbe pregiudicato la possibilità di difendersi tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla giurisdizione, ma ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'iscrizione all'albo speciale e lo status di avvocato dipendente di ente pubblico non escludono la giurisdizione contabile per il danno erariale, quando la contestazione riguarda la violazione di doveri connessi al rapporto di pubblico impiego e alla gestione dell'interesse pubblico. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché diretti a contestare l'interpretazione e applicazione di norme di legge, dunque a prospettare errores in iudicando interni alla giurisdizione della Corte dei conti, non deducibili con il ricorso per cassazione limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 c.p.c. può solo illustrare o chiarire i motivi già proposti e non può integrarli con nuovi motivi; i motivi aggiunti formulati in memoria sono quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è scrutinabile solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 23, comma 3, L. n. 247 del 2012
"gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine"
La disposizione non impedisce l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale nei confronti dell'avvocato dipendente pubblico, quando la contestazione riguarda condotte rilevanti sul piano della gestione amministrativa e del danno pubblico.
art. 3 R.D.L. n. 1578 del 1933
L'iscrizione all'albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici presuppone l'esistenza di un ufficio legale autonomo e l'effettivo svolgimento di attività professionale per le cause e gli affari dell'ente.
art. 14 R.D.L. n. 1578 del 1933
I consigli dell'ordine esercitano il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, compresi gli avvocati iscritti all'albo speciale.
art. 301 c.p.c.
La cessazione del rapporto di impiego comporta il venir meno dello ius postulandi del dipendente avvocato per le cause dell'ente, per una causa equiparabile a quelle dell'art. 301 c.p.c.
art. 1 L. n. 241 del 1990
La valutazione del giudice contabile sull'operato del dipendente pubblico si confronta con i criteri di azione amministrativa improntati a buon andamento e correttezza procedimentale.
art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1994
Il ricorrente contestava l'individuazione del dies a quo della prescrizione, ma la censura è stata ritenuta attinente al merito e quindi non scrutinabile in cassazione per difetto di giurisdizione.
art. 56 L. n. 247 del 2012
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dell'azione, ma la relativa censura è stata considerata un errore di giudizio interno alla giurisdizione contabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'avvocato dipendente di un ente pubblico e iscritto all'albo speciale non è sottratto alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale derivante da condotte omissive o commissive collegate al rapporto di pubblico impiego e alla gestione di interessi dell'amministrazione.
- La responsabilità amministrativa e la responsabilità disciplinare forense operano su piani diversi: la prima tutela il corretto impiego delle risorse pubbliche e il buon andamento della PA, la seconda il rispetto delle regole deontologiche della professione.
- Nel ricorso per cassazione avverso decisioni della Corte dei conti sono deducibili soltanto vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; le doglianze che investono interpretazione di norme, valutazione dei fatti, prescrizione o sussistenza della colpa integrano errores in iudicando non scrutinabili.
- La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo chiarire quelli già ritualmente formulati.
- Il giudice contabile può valutare l'operato del dipendente pubblico alla luce dei doveri di diligenza e collaborazione imposti dall'azione amministrativa, ove il fatto dannoso derivi dall'inerzia nella gestione di una procedura affidata all'amministrazione.
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