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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione e notifica di cartelle di pagamento nei confronti di una società che aveva acquistato un ramo d'azienda, ritenuta dall'Amministrazione finanziaria obbligata in solido per debiti erariali riferibili a quel ramo. La Commissione tributaria regionale aveva annullato le cartelle, escludendo che l'acquirente del ramo d'azienda rispondesse dei debiti tributari inerenti al complesso ceduto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la responsabilità solidale del cessionario opera anche quando oggetto del trasferimento sia un ramo d'azienda, nei limiti e con il beneficio di preventiva escussione previsti dalla norma. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello sulle eccezioni preliminari già dedotte: decadenza dalla potestà impositiva per omessa notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione dell'atto impositivo, mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata preventiva escussione del debitore principale e superamento del limite quantitativo della responsabilità del cessionario. Con ulteriore motivo incidentale, poi assorbito, la società ha dedotto la violazione di norme sulla decadenza dell'Amministrazione dalla potestà impositiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che l'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 si applica anche alla cessione di un ramo d'azienda, entro i limiti di valore previsti. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo insufficiente e inadeguata la motivazione della sentenza della CTR sulle questioni preliminari sollevate dalla contribuente. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    nella formulazione applicabile ratione temporis

    la responsabilità solidale del cessionario per imposte e sanzioni si estende anche alla cessione di un ramo d'azienda, entro il limite del valore del ramo ceduto e con beneficio di preventiva escussione del cedente; la norma è letta in coerenza con la sua ratio di tutela del credito erariale

  • artt. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e 8, 9, 9-bis e 14, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamate dal ricorso incidentale come norme la cui violazione sarebbe derivata dall'erronea esclusione della decadenza dalla potestà impositiva; il relativo motivo è rimasto assorbito

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato dalla contribuente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale del capo di sentenza sulla decadenza impositiva

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del cessionario prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 opera anche quando l'oggetto del trasferimento sia un ramo d'azienda, purché ricorrano i presupposti legali e nei limiti quantitativi fissati dalla norma.
  • Ai fini della responsabilità del cessionario, la limitazione espressa al valore dell'azienda o del ramo ceduto conferma che il legislatore ha inteso includere anche il trasferimento di un complesso aziendale parziale, purché questo sia funzionalmente idoneo a svolgere un'attività produttiva autonoma.
  • La motivazione della sentenza di merito è insufficiente quando si limita ad affermazioni apodittiche sulla infondatezza delle difese, senza consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con le specifiche censure e con gli elementi di fatto allegati dalla parte.
  • Quando una sentenza d'appello omette di esaminare in modo adeguato questioni preliminari specificamente dedotte, il vizio motivazionale comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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