Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e, per trasparenza fiscale, dei suoi soci, per la rettifica dei redditi dichiarati relativi ad alcuni anni d'imposta. In primo grado i ricorsi erano stati riuniti e accolti solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto gli appelli principali dei contribuenti e accolto quello incidentale dell'Ufficio, anche sul recupero di costi deducibili. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: il primo denunciava nullità della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro socio della società rimasto estraneo al giudizio; il secondo e il terzo deducevano la violazione delle disposizioni sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’esame delle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione, sostenendo che la verifica si fosse protratta oltre i termini di legge e che la CTR non avesse valutato le difese dei contribuenti. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei soci ha inoltre chiesto la definizione agevolata della lite, con conseguente istanza di sospensione, e l’Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione parziale per la sola posizione di quel socio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al socio che aveva aderito alla definizione agevolata della controversia. Quanto alla posizione della società, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha assorbito gli altri due e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale in diversa composizione. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudizio di merito era affetto da nullità assoluta per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro socio necessario della società di persone, che avrebbe dovuto partecipare al processo.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
È richiamato per affermare il regime di trasparenza fiscale delle società di persone e la conseguente imputazione dei redditi ai soci.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
È la base normativa della definizione agevolata della controversia che ha condotto all’estinzione parziale del giudizio nei confronti del socio che vi ha aderito.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
È richiamato come precedente disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti, in relazione alla quale alcuni soci avevano già aderito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma processuale che impone l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando sussiste litisconsorzio necessario.
art. 12, commi 5 e 7, L. n. 212 del 2000
È invocato dai ricorrenti per dedurre la violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’esame delle osservazioni al processo verbale di constatazione.
art. 274 c.p.c.
È menzionato per affermare che l’eventuale connessione tra procedimenti può giustificare la riunione, ma non sostituire il litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone e ai relativi soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta, di regola, un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti incisi dalla pretesa fiscale, con obbligo del giudice di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.
- La mancata partecipazione al giudizio di un socio necessario determina nullità assoluta dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche se la questione non sia stata sollevata dalle parti.
- L’adesione alla definizione agevolata della lite da parte di un solo socio non produce effetti estensivi o cumulativi sulla posizione della società o degli altri soci, perché gli avvisi diretti alla società e quelli diretti ai soci conservano autonomia, pur se collegati sul piano sostanziale.
- L’eventuale impugnazione di atti successivi o la riunione di procedimenti connessi non valgono a sanare la mancata partecipazione del litisconsorte necessario nel giudizio in cui si discute della rettifica dei redditi della società di persone e dei soci.
- Quando il primo motivo di ricorso investe una nullità processuale che assorbe il merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio.
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