Cassazione Civile, Ordinanza n. 07232/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali relative all'anno d'imposta 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato. La pretesa derivava dal tardivo versamento dell'imposta. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In Cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. e sostenendo che la Corte regionale non avrebbe considerato l'art. 183, comma 2, TUIR: in caso di fallimento il reddito d'impresa andrebbe determinato dalla data di apertura alla chiusura della procedura; durante il fallimento il fallito sarebbe esonerato dalla dichiarazione dei redditi; alla revoca del fallimento dovrebbero applicarsi le regole della chiusura; pertanto egli non avrebbe potuto presentare la dichiarazione né versare l'IRPEF fino alla chiusura della procedura. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la tempestiva risposta all'interpello ex art. 10 L. 212/2000 e il fatto che la risposta era giunta prima della scadenza del termine per la dichiarazione. Ha inoltre osservato che il ricorso era privo di specificità, non indicando né gli atti su cui si fondava né il loro contenuto, e che il ritardo nell'adempimento era imputabile al contribuente, il quale restava il soggetto passivo d'imposta anche in caso di fallimento ed era tornato in bonis prima della fine del periodo d'imposta. È stato richiamato anche il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui il curatore può essere destinatario di richieste istruttorie dell'Ufficio, ma gli obblighi dichiarativi e di formazione del bilancio restano in capo al fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di appello e difettava di specificità. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l'impugnazione della cartella di pagamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'agente della riscossione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base del controllo automatizzato che ha condotto all'emissione della cartella
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale ulteriore norma del controllo automatizzato, anche se la pretesa riguardava IRPEF e addizionali
invocato dal ricorrente per sostenere che, in caso di fallimento, la rilevazione del reddito e gli obblighi dichiarativi sarebbero correlati alla durata della procedura
la sentenza impugnata aveva affermato che la presentazione dell'istanza di interpello non sospende né incide sulle scadenze tributarie
richiamati nel motivo di ricorso, ma la censura è stata reputata non pertinente alla ratio della decisione impugnata
norma sul procedimento camerale richiamata nel contesto processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
richiamato nel principio giurisprudenziale sul potere dell'Ufficio di chiedere dati e chiarimenti al curatore
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa ricostruzione giuridica dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve possedere specificità: è necessario indicare gli atti e i documenti sui quali si fonda e sintetizzarne il contenuto rilevante, senza affidarsi a mere affermazioni apodittiche.
- La presentazione di un interpello all'amministrazione finanziaria non sospende né modifica, di per sé, le scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- In materia di imposte sui redditi del soggetto dichiarato fallito, gli obblighi di dichiarazione e di formazione del bilancio restano in capo al fallito, che continua a essere il soggetto passivo d'imposta, mentre il curatore può essere destinatario di richieste istruttorie dell'Ufficio.
- Se il contribuente torna in bonis prima della fine del periodo d'imposta, il ritardo nell'adempimento degli obblighi fiscali può essergli imputato personalmente.
- Il controllo automatizzato della dichiarazione può legittimare l'emissione della cartella di pagamento per imposta non versata o versata tardivamente.
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