Cassazione Civile, Ordinanza n. 16078/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base della disponibilità di beni indice di capacità contributiva (immobile, box, terreni, abitazione secondaria, autovetture e moto di grossa cilindrata). Il contribuente, dopo l’esito favorevole in primo grado, ha visto accogliere l’appello dell’Ufficio dalla CTR, che ha confermato l’accertamento originario. In cassazione ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali tributarie e civili per avere la CTR omesso di rilevare la mancanza di specificità dell’appello dell’Ufficio, che sarebbe stato una mera riproduzione di un appello riferito ad altra annualità e ad altro decisum, consentendo così l’introduzione di questioni e prove estranee; (2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost. per avere attribuito efficacia per il 2008 a spese/incrementi patrimoniali verificatisi nel 2007; (3) erronea applicazione delle norme sul redditometro e sulle presunzioni, per non avere considerato la prova contraria costituita dalla vendita di un immobile e dalle disponibilità finanziarie del coniuge, oltre alla commistione tra vecchio e nuovo redditometro; (4) nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d’appello; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità nel 2008 di € 117.500 ricavati dalla vendita dell’immobile di Capo Saragnano, somma idonea a giustificare il maggior reddito accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dall’analisi degli atti riportati dal ricorrente è emerso che l’appello dell’Agenzia, pur formalmente proposto contro la sentenza relativa al 2008, riproduceva in sostanza censure riferite a un diverso giudizio e a diversa annualità (2007), quindi prive di pertinenza rispetto al decisum impugnato. La Corte ha quindi affermato la violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, che impone la specificità dei motivi di appello. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c., con compensazione delle spese del grado di merito d’appello e condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; quinto comma; sesto comma
La ricostruzione sintetica del reddito è ammessa sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria; non è legittimo utilizzare presupposti probatori o fatti riferiti ad altra annualità o ad altro giudizio per sostenere l’accertamento relativo all’anno contestato.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I motivi di appello nel processo tributario devono essere specifici e pertinenti al decisum impugnato; la riproduzione di censure riferite a un’altra sentenza o a fatti diversi integra inammissibilità/irrilevanza del gravame.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non fonda su di esso la decisione finale una volta accolto il primo motivo.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla preclusione di domande/eccezioni nuove nel giudizio tributario.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
Richiamato per omessa pronuncia della CTR.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato per il divieto di domande/eccezioni nuove e per la disciplina delle prove nuove in appello.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
primo comma, n. 3; n. 4; n. 5
Richiamato come norma fondante i vizi di violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi dedotti in cassazione.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nella prova contraria al redditometro.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate o contestate nell’accertamento sintetico.
art. 3, comma secondo, D.M. 10 settembre 1992
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla disciplina applicabile al metodo redditometrico ratione temporis.
art. 1, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel secondo motivo quale norma generale del sistema di accertamento tributario.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla determinazione del reddito complessivo.
art. 53 Cost.
Richiamato per il principio di capacità contributiva, in relazione all’accertamento sintetico.
terzo comma, ultimo periodo
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che non fossero necessari ulteriori accertamenti di merito.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’atto di appello deve contenere motivi specifici e pertinenti al decisum impugnato; la mera riproduzione di censure riferite a un diverso giudizio o a diversa annualità non soddisfa il requisito di specificità e non può sorreggere la decisione di secondo grado.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il giudice deve verificare la pertinenza temporale degli elementi posti a base della pretesa fiscale: fatti, spese e incrementi patrimoniali riferiti a periodi diversi non possono essere automaticamente utilizzati per l’annualità oggetto di contestazione.
- La prova contraria al redditometro può essere fornita dal contribuente mediante documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie lecite e la provenienza delle somme, ma il giudice deve valutarla in modo coerente con l’annualità e con i fatti effettivamente dedotti nel singolo giudizio.
- Quando la decisione di merito è viziata da un errore preliminare e assorbente, la cassazione può avvenire senza rinvio se non residuano ulteriori accertamenti di fatto necessari per la definizione della controversia.
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