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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35090/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due soggetti, che assumevano di avere acquistato in base a una scrittura privata del 28 gennaio 1988 la quota indivisa del 50% di alcuni immobili siti in Cerda, avevano chiesto in giudizio l'accertamento dell'autenticità della scrittura e, soprattutto, dell'avvenuto trasferimento della proprietà in loro favore. Il tribunale aveva accertato l'autenticità della scrittura, ma aveva escluso che essa integrasse un atto traslativo, qualificandola come preliminare di compravendita. In appello la decisione era stata confermata: la corte territoriale aveva rilevato, da un lato, che la chiamata in causa del Ministero dell'economia era errata perché il soggetto legittimato, all'epoca, era l'Agenzia del demanio; dall'altro, aveva ritenuto che la domanda fosse comunque infondata perché i beni erano stati confiscati definitivamente nel 2005 in sede penale di prevenzione e non risultava trascritto, prima della trascrizione del sequestro, alcun atto traslativo opponibile ai terzi. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 307 e 102 c.p.c. e degli artt. 2643, 2644 e 2665 c.c., sostenendo che la notificazione per l'integrazione del contraddittorio era stata correttamente effettuata al Ministero, poiché dalla visura ipotecaria il bene risultava intestato al Ministero e l'Agenzia del demanio sarebbe stata un suo organo; 2) violazione degli artt. 832, 1537, 2643 e 2644 c.c. e dell'art. 2-ter, comma 5, della l. n. 575/1965, sostenendo che, essendo già proprietari indivisi, avrebbero dovuto essere messi in condizione di intervenire nel procedimento di prevenzione per far valere le loro ragioni dominicali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la confisca definitiva era opponibile perché il titolo degli istanti non era stato trascritto prima della trascrizione del sequestro e, quindi, mancavano le condizioni per far valere in sede civile diritti preesistenti al sequestro. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di confisca penale di immobili, il terzo può far valere diritti sulla cosa confiscata in sede civile solo se si tratta di diritti preesistenti al sequestro e se il bene era nella disponibilità del soggetto sottoposto a prevenzione; altrimenti la mancata partecipazione al procedimento di prevenzione non determina nullità della confisca e la tutela va chiesta dinanzi al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, essendo infondato il secondo motivo, è stato dichiarato inammissibile il primo per difetto di interesse, poiché la questione sulla legittimazione passiva del Ministero rispetto all'Agenzia del demanio non avrebbe inciso sull'esito della domanda. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla legittimazione passiva del soggetto da evocare in giudizio

  • art. 307 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per censurare la ritenuta erronea integrazione del contraddittorio

  • art. 2643 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione degli atti traslativi e opponibilità ai terzi

  • art. 2644 c.c.

    richiamato per il principio di priorità delle trascrizioni e dell'opponibilità

  • art. 2665 c.c.

    richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ne ricavasse una diversa conclusione decisiva

  • art. 832 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'asserita proprietà già acquistata

  • art. 1537 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla proprietà e sul trasferimento del bene

  • art. 2-ter, comma 5, l. n. 575 del 1965

    richiamato per sostenere il diritto del terzo di intervenire nel procedimento di prevenzione per far valere le proprie ragioni

  • art. 3-ter, secondo comma, l. n. 575 del 1965

    richiamato dalla Corte quale base della tutela del terzo davanti al giudice dell'esecuzione

  • art. 4, ultimo comma, l. n. 1423 del 1956

    richiamato dalla Corte quale base della tutela del terzo davanti al giudice dell'esecuzione

  • art. 676 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per individuare il giudice competente a decidere sulle pretese del terzo sul bene confiscato

  • art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011

    menzionato come disciplina speciale applicabile solo alle confische ivi previste o a quelle che vi rinviano espressamente

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    menzionato come disposizione che rinvia espressamente alla disciplina speciale del codice antimafia

  • art. 2915 c.c.

    richiamato per il principio dell'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in base alla trascrizione del sequestro

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per definire l'interesse ad impugnare come interesse concreto e pratico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per la misura del contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di confisca penale di immobili, il terzo può far valere in sede civile un proprio diritto sul bene solo se il diritto è preesistente al sequestro e il bene era nella disponibilità del soggetto sottoposto a prevenzione; in mancanza, la confisca definitiva resta opponibile.
  • La mancata partecipazione del terzo al procedimento di prevenzione non comporta nullità del provvedimento ablatorio quando il terzo non abbia trascritto il proprio titolo prima della trascrizione del sequestro; la tutela va esercitata davanti al giudice dell'esecuzione penale.
  • La priorità temporale delle formalità nei pubblici registri è decisiva per stabilire l'opponibilità ai terzi degli effetti della misura ablativa: un titolo non trascritto tempestivamente non prevale sul sequestro trascritto e sulla successiva confisca.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e utilmente apprezzabile rispetto alla decisione da ottenere; è inammissibile il motivo che, anche se accolto, non potrebbe incidere sul rigetto della domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàAccertamento del passivo
RamiProcesso civileDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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