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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario aveva agito contro l'amministrazione e il gestore della strada per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva derivati da lavori eseguiti su una strada statale: l'innalzamento del piano stradale e l'installazione di uno spartitraffico avrebbero limitato l'accesso a un immobile di sua proprietà, determinando il recesso anticipato di una società locataria, la perdita dei canoni, il deprezzamento dell'immobile e una contrazione dell'attività commerciale svolta. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda con condanna risarcitoria solidale, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la fattispecie rientrasse nell'art. 46 della legge n. 2359/1865, cioè nella tutela indennitaria per danni conseguenti a opera pubblica lecita. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 46 L. 2359/1865, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che si trattava non di attività lecita produttiva di un danno indennizzabile, ma di lavori di manutenzione eseguiti in modo imperito e negligente, quindi fonte di responsabilità aquiliana; ha anche sostenuto che la pubblica amministrazione, nel sistemare una strada, risponde davanti al giudice ordinario per violazione del neminem laedere quando l'attività sia svolta senza rispetto delle regole tecniche e della diligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica generica e assertiva alla qualificazione giuridica operata dalla corte territoriale, senza individuare in modo specifico come sarebbe stata violata l'art. 2043 c.c. o l'art. 46 L. 2359/1865. La censura motivazionale è stata ritenuta non più proponibile nei termini di insufficienza e contraddittorietà, e comunque il ricorrente non ha soddisfatto l'onere di autosufficienza, non avendo indicato elementi idonei a dimostrare che la domanda originaria facesse valere una condotta colposa o che in causa fosse stata accertata una negligente esecuzione dei lavori. La Corte ha inoltre osservato che il fatto che i lavori fossero di manutenzione e che avessero modificato la viabilità era, di per sé, neutro rispetto alla qualificazione della fattispecie come lecita o illecita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È la norma evocata dal ricorrente come titolo di responsabilità aquiliana; la Corte rileva però che la censura non spiega in modo specifico perché la fattispecie dovesse essere ricondotta a tale disposizione anziché alla disciplina indennitaria richiamata dalla sentenza impugnata.

  • art. 46 L. 2359/1865

    È la disposizione ritenuta applicabile dalla corte di merito per i danni derivanti da attività lecita della pubblica amministrazione connessa all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; la Cassazione non ne nega in astratto l'applicabilità, ma giudica inammissibile la doglianza che ne contesta l'uso senza specifica critica autosufficiente.

  • art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ribadisce che non sono più deducibili i vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare il difetto di autosufficienza del motivo, poiché il ricorrente non ha indicato gli elementi processuali necessari a comprovare la dedotta condotta negligente o imperita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà atto per applicare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una parte censura in cassazione la qualificazione giuridica della fattispecie, non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti: occorre indicare specificamente l'errore di diritto commesso dal giudice di merito e la corretta sussunzione normativa.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: se si assume che la domanda o l'istruttoria dimostrino una condotta colposa, bisogna indicare puntualmente gli atti e gli elementi da cui ciò risulta; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il fatto che l'attività della pubblica amministrazione sia manutentiva e abbia inciso sulla viabilità non è di per sé decisivo per qualificare la responsabilità come aquiliana o come indennitaria; è necessario verificare se il danno derivi da attività lecita oppure da condotta negligente o imperita.
  • In sede di legittimità non sono più deducibili, nei termini tradizionali, i vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; la critica deve confrontarsi con gli attuali limiti del sindacato di cassazione.
  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione per danni da opere pubbliche va distinta dalla pretesa indennitaria per pregiudizi conseguenti a un'attività lecita: la qualificazione dipende dalla natura dell'attività causativa del danno e dalla prospettazione originaria della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PACompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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