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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da 21 intimazioni di pagamento relative a tributi di diversi anni d'imposta. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo: priva di legittimazione passiva l'Agenzia delle Entrate perché la lite riguardava solo vizi propri degli atti della riscossione; invalide le notifiche di alcune cartelle presupposte perché eseguite a mezzo posta a mani di familiari senza raccomandata informativa; non notificata una ulteriore cartella; conseguentemente illegittime le successive intimazioni di pagamento. La società concessionaria per la riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto la notifica a mezzo posta, mentre le cartelle sarebbero state notificate da messo notificatore ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 60 d.P.R. 600/1973, senza necessità di raccomandata informativa; con il secondo ha sostenuto che l'obbligo di invio della raccomandata informativa introdotto dall'art. 36 d.l. 248/2007, conv. in l. 31/2008, si applicasse solo dal 1 marzo 2008 e non alle notifiche anteriori.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che sul punto della carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate si era formato giudicato interno, sicché la sua evocazione in cassazione valeva solo come mera litis denuntiatio. Ha inoltre osservato che il ricorso per cassazione non era stato notificato alla contribuente, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. perché il ricorso era comunque inammissibile. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le cartelle di pagamento e le relative relate di notificazione; in tema di contestazione della ritualità della notificazione, infatti, è necessario che gli atti del procedimento notificatorio siano riportati integralmente per consentire il controllo di legittimità sulla sola lettura del ricorso. La Corte ha anche rilevato che il richiamo, nel secondo motivo, a norme sulla notifica postale era incoerente rispetto alla doglianza svolta nel primo motivo, contribuendo alla confusione e alla carenza di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate tra le parti costituite e nulla è stato disposto verso le parti non costituite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari; la ricorrente sosteneva che, se la notifica era eseguita da messo notificatore ex art. 139, comma 2, c.p.c., non occorresse la raccomandata informativa.

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione postale e della raccomandata informativa.

  • art. 1 l. n. 31 del 2008

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il limite temporale di applicazione della regola sulla raccomandata informativa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base della notifica a mezzo messo notificatore, priva dell'ulteriore adempimento dell'avviso informativo.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicati dalla ricorrente come parametri del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 36 d.l. n. 248 del 2007

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere che l'obbligo della raccomandata informativa decorresse solo dall'1 marzo 2008.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di applicazione retroattiva della nuova disciplina.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'irretroattività della disciplina.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio con la contribuente, poiché il ricorso era comunque inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte per giustificare, in nome della ragionevole durata del processo, il mancato rinvio per integrare il contraddittorio.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la ritualità della notificazione di una cartella o, al contrario, l'erroneità della decisione che abbia ritenuto invalida la notificazione, il ricorso deve riportare integralmente gli atti e le relate del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo di legittimità sulla sola lettura dell'atto di impugnazione.
  • Il giudizio di legittimità sugli errores in procedendo non esonera dall'onere di specificità del motivo: l'esame diretto degli atti da parte della Corte diviene possibile solo dopo aver superato il vaglio di ammissibilità della censura.
  • La carenza di autosufficienza del ricorso ricorre anche quando i riferimenti normativi e l'esposizione delle doglianze risultano incoerenti o confusi rispetto alle concrete modalità di notificazione denunciate.
  • Se un capo della sentenza non è stato impugnato, su di esso si forma giudicato interno e la parte evocata sul punto in cassazione assume il solo ruolo di litis denuntiatio.
  • Quando il ricorso è comunque inammissibile, la Corte può omettere la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio se tale attività sarebbe priva di incidenza sull'esito del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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