Cassazione Civile, Ordinanza n. 35005/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa per il soddisfacimento di un credito nei confronti di un debitore. Il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo di non essere proprietario del bene pignorato, mentre un ulteriore soggetto aveva proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. rivendicando la proprietà. In appello si era discusso delle vicende successorie relative agli immobili familiari e della possibilità di desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte del debitore tramite atti dispositivi successivi e da elementi indiziari quali la residenza e la costituzione di un fondo patrimoniale. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con otto motivi, tutti incentrati sulla pretesa erronea esclusione della qualità di erede/proprietario in capo al debitore e sulla conseguente illegittimità della decisione che aveva negato il diritto del creditore di proseguire l'esecuzione sul bene pignorato. In sostanza, ha dedotto violazioni di norme in tema di successione, possesso di beni ereditari, accettazione tacita e proprietà, insistendo sul fatto che il debitore dovesse essere considerato proprietario pro quota dell'immobile e quindi aggredibile esecutivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore era originariamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché il debitore esecutato non può dolersi, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., del fatto di non essere proprietario dei beni pignorati: da un'eventuale espropriazione di un bene di terzi egli non subisce un pregiudizio giuridicamente rilevante, ma semmai un vantaggio. La tutela spetta invece al terzo proprietario mediante opposizione ex art. 619 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità originaria dell'opposizione per difetto di interesse. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione non è esperibile dal debitore per contestare la propria qualità di proprietario del bene pignorato, perché manca un interesse ad agire giuridicamente rilevante.
La tutela contro l'espropriazione di un bene appartenente a un terzo spetta al terzo proprietario mediante opposizione di terzo all'esecuzione.
L'assenza di un pregiudizio attuale e concreto per il debitore comporta difetto di interesse ad agire.
Il difetto di interesse può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità quando non si sia formato giudicato sulla questione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Accertata l'inammissibilità originaria e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione.
Massime di principio
- Il debitore esecutato non ha interesse ad agire, con opposizione all'esecuzione, per sostenere che i beni pignorati non gli appartengono, perché l'eventuale espropriazione di un bene altrui non incide sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.
- Quando il bene pignorato appartiene o si assume appartenere a un terzo, la legittimazione a reagire contro l'esecuzione spetta al terzo mediante opposizione di terzo all'esecuzione, non al debitore.
- Il difetto originario di interesse ad agire integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in cassazione, ove non coperta da giudicato.
- Se la causa è decisa in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e pronunciare direttamente nel merito l'inammissibilità della domanda introduttiva.
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