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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

Il creditore, munito di decreto ingiuntivo non opposto, aveva promosso esecuzione mobiliare presso il domicilio della debitrice pignorando beni mobili di arredo. Poiché l'ufficiale giudiziario aveva stimato i beni in euro 2.000, il creditore aveva chiesto, in sostituzione della vendita all'incanto, l'assegnazione dei beni pignorati a soddisfacimento del proprio credito complessivo (capitale, interessi e spese). Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza; l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era stata poi rigettata dal tribunale, che aveva ritenuto l'assegnazione consentita solo per beni con valore desunto da listini di mercato o di borsa e, per gli altri beni, solo dopo infruttuoso esperimento della vendita. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina dell'espropriazione mobiliare e, in particolare, dell'assetto degli artt. 501 ss. e 538 c.p.c., sostenendo che l'assegnazione sarebbe istituto generale ancora operativo e coerente con la ragionevole durata del processo; 2) violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato la maggiore fruttuosità dell'assegnazione rispetto alla vendita, a fronte di un valore stimato dei beni sostanzialmente pari al credito; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stato condannato alle spese nonostante la mancata costituzione della debitrice.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 1 agosto 2019 e non notificata; trattandosi di giudizio iniziato dopo il luglio 2009, si applicava il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. senza sospensione feriale, in quanto la controversia rientrava tra quelle di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi escluse dalla sospensione. Il ricorso era stato notificato solo il 26 febbraio 2020, oltre il termine decadenziale. La Corte ha inoltre precisato che la questione di rito poteva essere rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata attività difensiva dell'intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per indicare la difesa personale del ricorrente, senza rilievo decisorio

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione

  • art. 327 c.p.c.

    stabilisce il termine semestrale per impugnare quando la sentenza non è notificata e il giudizio è iniziato dopo la riforma del 2009

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per tardività

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per tardività

  • art. 12 r.d. 16 marzo 1942, n. 262

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisorio

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese nel giudizio di merito

  • art. 501 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina dell'espropriazione mobiliare e dell'assegnazione

  • art. 502 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina dell'espropriazione mobiliare e dell'assegnazione

  • art. 505 c.p.c.

    invocato come norma generale sull'assegnazione del pignorato nella espropriazione forzata

  • art. 506 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 507 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 529 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 530 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 532 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 534 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo nel quadro della procedura di assegnazione e vendita

  • art. 538 c.p.c.

    norma centrale nella controversia; richiamata per sostenere che, dopo la riforma, non sarebbe stato soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma solo rimodulato il potere del giudice

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti esclusi dalla norma, tra cui quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato come base per l'esclusione della sospensione feriale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte afferma che il contraddittorio preventivo non era necessario per il rilievo officioso dell'inammissibilità processuale

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la sua violazione perché la questione era di mero diritto processuale e non richiedeva interlocuzione delle parti

  • art. 6, § 1, CEDU

    non è violato dal rilievo officioso di una questione di rito prevedibile con ordinaria diligenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi la sospensione feriale dei termini non opera, con la conseguenza che il termine breve o lungo per impugnare decorre senza interruzioni nel periodo estivo.
  • Quando la sentenza impugnata non sia stata notificata e il giudizio di primo grado sia iniziato dopo il 4 luglio 2009, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione, a pena di inammissibilità.
  • Il rilievo officioso della tardività dell'impugnazione è consentito anche in Cassazione e, se attiene a una questione di rito e di mero diritto processuale, non impone la previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata costituzione dell'intimato esclude la regolazione delle spese in suo favore, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
  • La disciplina dell'assegnazione nell'espropriazione forzata va letta alla luce della normativa speciale del tipo di esecuzione e del potere del giudice di valutare la fruttuosità della scelta processuale, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito per la tardività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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