Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’asserita mancata notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ricorrente. La destinataria sosteneva che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di deposito del plico presso la casa comunale recasse una sottoscrizione non sua, ma del padre, soggetto non convivente e residente in altro Comune, che avrebbe erroneamente firmato e poi restituito il plico all’agente postale. Su tale premessa la parte aveva proposto querela di falso principale per far accertare la falsità della firma e chiedere anche il risarcimento dei danni. Dopo che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela per difetto di interesse e la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, la ricorrente è andata in cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente/contraddittoria e violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe parlato di nullità e non di inesistenza della notificazione; 2) violazione di norme processuali e travisamento della prova, sostenendo che la notificazione dovesse qualificarsi inesistente e che ciò le desse interesse alla querela di falso; 3) omesso esame di fatti decisivi e contestazione della mancata valutazione delle prove testimoniali e documentali sulla mancata consegna del plico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse tutt’altro che apparente: il ragionamento della corte territoriale era chiaro nel qualificare la vicenda come nullità della notificazione, non inesistenza. Ha poi ribadito che la consegna a un familiare non convivente, con eventuali irregolarità nella sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, integra al più una nullità della notificazione e non la sua inesistenza. Da ciò consegue che la nullità del decreto ingiuntivo andava fatta valere con opposizione ordinaria o tardiva ex artt. 645 e 650 c.p.c., mentre, mancando tale opposizione, il decreto era divenuto definitivo e il giudicato precludeva l’interesse a coltivare la querela di falso sulla firma dell’avviso di ricevimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza e comunque perché le circostanze dedotte non erano decisive una volta esclusa l’inesistenza della notificazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta il difetto di sufficienza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non per rivalutare il fatto
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove
la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo va fatta valere con l’opposizione ordinaria al decreto
se la nullità della notificazione ha impedito la tempestiva conoscenza del decreto, il rimedio è l’opposizione tardiva
non è il rimedio per far valere vizi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, salvo l’ipotesi di inesistenza della notifica
non è il rimedio per far valere vizi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, salvo l’ipotesi di inesistenza della notifica
può essere utilizzato per chiedere la declaratoria di inefficacia solo se la notificazione del decreto è radicalmente inesistente
norma sul rito camerale della trattazione in cassazione
dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non la mera insufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione effettuata presso un soggetto diverso dal destinatario, in presenza di una consegna comunque riconducibile allo schema legale della notificazione, integra di regola una nullità e non un’inesistenza.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’atto, in particolare l’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e una fase di consegna riconoscibile come notificazione.
- La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere fatta valere con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. o, se vi è mancata tempestiva conoscenza, con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; una volta formato il giudicato sul decreto, tali vizi non possono essere fatti valere in via diversa.
- La querela di falso proposta in via principale richiede un concreto interesse attuale: l’interesse difetta quando l’autenticità del documento è già coperta da un giudicato formatosi sul titolo presupposto.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito sindacare la mera insufficienza della motivazione né sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non rispetta l’onere di autosufficienza e se il fatto dedotto non sarebbe comunque decisivo alla luce della qualificazione giuridica della notificazione come nulla e non inesistente.
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