Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
I proprietari di un edificio convenivano in giudizio la progettista e direttrice dei lavori dell'immobile, lamentando una responsabilità professionale per errore progettuale che avrebbe impedito la futura sopraelevazione del fabbricato e determinato anche la violazione delle distanze legali. Chiedevano il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento contrattuale. La convenuta contestava di avere ricevuto un incarico specifico finalizzato alla sopraelevazione e chiamava in garanzia la propria assicurazione professionale. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provata l'impossibilità di sopraelevare l'immobile e, quindi, anche il pregiudizio. La Corte d'appello confermava, escludendo la prova dell'inadempimento e del danno. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata pronuncia sulla violazione delle distanze e sulla domanda risarcitoria; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 61 c.p.c. per il diniego della CTU, ritenuta dalla Corte meramente esplorativa; 3) violazione delle norme sulle distanze legali e della disciplina urbanistico-edilizia, assumendo che la Corte avesse erroneamente valutato la possibilità di sopraelevazione sia per il periodo anteriore sia per quello successivo al d.lgs. 115/2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda originaria era stata correttamente interpretata come volta a far valere la responsabilità professionale per la mancata predisposizione di un progetto di sopraelevazione, non come autonoma azione fondata sulla sola violazione delle distanze; inoltre la Corte d'appello si era espressamente pronunciata anche sul danno, escludendone la prova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta in funzione meramente esplorativa e non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno. Ha ritenuto il terzo motivo in parte nuovo e comunque non idoneo a colpire la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sulla mancata prova dell'impossibilità di sopraelevare prima del 2008 e, dopo tale data, sull'assenza di un diritto soggettivo perfetto alla sopraelevazione, subordinata comunque alla verifica dei presupposti di legge. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della professionista. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti delle parti resistenti, con compensazione tra la professionista e la compagnia assicuratrice; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non decisivo o comunque non fondato perché la sentenza di merito aveva esaminato i fatti rilevanti e la censura non colpiva la ratio decidendi.
È stato escluso il vizio di ultra/extra petizione, poiché la corte di merito aveva deciso entro i limiti della domanda interpretata secondo il suo contenuto sostanziale.
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova esplorativo e non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di allegazione e prova della parte.
L'attore che chieda il risarcimento deve provare il danno allegato e il nesso causale con la condotta contestata.
Richiamato in relazione alla dedotta responsabilità professionale del tecnico, ma senza accoglimento della censura.
Evocato come norma sull'inadempimento contrattuale, ma la responsabilità non è stata ritenuta provata.
Il risarcimento presuppone la prova del danno-conseguenza causalmente collegato all'inadempimento.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova, almeno certa, dell'esistenza del danno.
Invocato per le distanze legali tra costruzioni, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza.
Richiamato quale discrimine temporale dalla Corte territoriale, ma il ricorso non ha scalfito la conclusione sulla mancanza di prova dell'impossibilità di sopraelevazione e sulla natura non automatica del diritto al permesso.
Citate dai ricorrenti in tema di disciplina energetica e distanze, senza effetto sulla decisione di rigetto.
D.M. n. 1144/68
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla ratio decidendi così come censurata.
R.D. 2537 del 1925
Evocato insieme alle norme sulla responsabilità professionale dell'ingegnere, senza accoglimento delle doglianze.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
Le parti hanno depositato memoria prima della decisione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare in modo puntuale l'inadempimento, il danno e il nesso causale; non basta dedurre in astratto un errore tecnico o urbanistico.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per ottenere una ricerca esplorativa di fatti non provati: è ammessa solo per valutare elementi già allegati o acquisiti al processo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito interpreta la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e si pronuncia sui temi effettivamente devoluti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura è nuova, generica o non attacca la base logico-giuridica della decisione, è inammissibile o infondato.
- La tutela risarcitoria per mancata possibilità di sopraelevazione richiede la prova concreta dell'effettiva preclusione edilizia al tempo rilevante; in mancanza, non è configurabile il danno lamentato.
- Il rilascio del permesso di costruire non integra di per sé un diritto soggettivo perfetto incondizionato, essendo subordinato alla verifica dei presupposti di legge e regolamentari.
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