Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33523/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, emesso in relazione alla vendita di un immobile. Il prezzo dichiarato nell'atto di vendita era pari a euro 1.061.468, mentre l'Ufficio lo aveva rideterminato in euro 2.500.000. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito favorevole alla contribuente, ritenendo più attendibile il corrispettivo dichiarato e reputando inattendibile la stima dell'Ufficio, basata su automatismi di calcolo e su una perizia non adeguatamente calata nelle concrete condizioni dell'immobile. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che, una volta emersa l'antieconomicità dell'operazione, incombeva sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione e la correttezza del prezzo dichiarato. La ricorrente ha quindi contestato la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito e la ritenuta attendibilità del corrispettivo di vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio tributario, la contestazione dell'antieconomicità del comportamento del contribuente può legittimare l'accertamento induttivo e spostare sul contribuente l'onere di fornire giustificazioni; tuttavia, nel caso concreto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali regole perché non ha ritenuto dimostrata dall'Ufficio l'antieconomicità dell'operazione e ha motivato sia sulla credibilità del prezzo dichiarato sia sull'inattendibilità della stima dell'Amministrazione. La Corte ha inoltre osservato che le ulteriori censure miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, operazione preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite. La Corte ha anche precisato che non trovava applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 9 d.P.R. n. 917 del 1986

    È invocato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla determinazione del valore dell'operazione; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima, in presenza dei presupposti, l'accertamento induttivo quando l'operazione appaia antieconomica; nel caso concreto la Corte rileva che l'antieconomicità non era stata provata dall'Ufficio.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla Corte per affermare che l'antieconomicità manifesta può giustificare l'accertamento induttivo anche in materia IVA.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel ricorso, ma la censura è ritenuta sostanzialmente diretta contro la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato nel ricorso, ma la Corte afferma che la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, contestata l'antieconomicità, il contribuente deve fornire spiegazioni, ma solo se tale antieconomicità sia stata effettivamente dimostrata dall'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la contestazione dell'antieconomicità di un'operazione può fondare l'accertamento induttivo e comportare per il contribuente l'onere di fornire adeguate giustificazioni, ma solo quando l'Amministrazione abbia prima offerto una dimostrazione seria e concreta dell'antieconomicità stessa.
  • In materia IVA, un'operazione manifestamente e macroscopicamente antieconomica può costituire indizio di non verità della fattura o di non inerenza dell'operazione, spostando sull'imprenditore l'onere di provare la reale esistenza e l'inerenza della prestazione; tale regola opera però in presenza di una prova adeguata dell'anomalia da parte del Fisco.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione di merito dia conto delle ragioni per cui ritiene attendibile il prezzo dichiarato e inattendibile la stima dell'Ufficio, il controllo di cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.