Cassazione Civile, Ordinanza n. 37743/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato a una società che gestiva un parco eolico, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva riquantificato la rendita catastale dell'impianto includendo il valore della torre eolica, ritenuta non estraibile dal computo dei cd. "imbullonati". In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata e la rendita era stata rideterminata includendo le torri, sulla base delle loro caratteristiche di stabilità, solidità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 21-24, l. n. 208/2015, sostenendo che, dal 1° gennaio 2016, devono essere esclusi dalla stima catastale dei fabbricati di categoria D ed E i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre eolica rientra in tale nozione; con i motivi ulteriori ha dedotto omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000 e carenza di motivazione della sentenza d'appello. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e prospettandone anche l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ritenendo assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della rendita catastale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché ridetermini la rendita dell'impianto eolico escludendo il valore delle torri, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, ciò che rileva è la funzionalità al processo produttivo e non la mera incorporazione o l'ancoraggio al suolo del manufatto; pertanto la torre eolica, essendo componente essenziale e funzionale alla produzione di energia, non va computata nella rendita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato per le censure di omessa pronuncia e nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 1, commi 21-24, L. n. 208 del 2015
Per i fabbricati speciali di categoria D ed E la rendita catastale si determina con stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica rientra in tale esclusione.
È stata dedotta come norma violata nei gradi di merito, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
Richiamati per censurare la motivazione della sentenza di appello; anche tale doglianza è stata assorbita.
Richiamato nella motivazione della sentenza d'appello per descrivere l'immobilizzazione al suolo, ma la Cassazione ne ha escluso la centralità ai fini della disciplina catastale introdotta nel 2015.
art. 1-quinquies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44
È ricordato come precedente intervento di interpretazione autentica che, per il regime previgente, aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale.
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
È citato come conferma del richiamo alle istruzioni della circolare catastale nella disciplina previgente.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali di categoria D ed E, dopo la riforma del 2015, il criterio decisivo è la funzionalità del bene o del componente rispetto allo specifico processo produttivo, non la mera stabilità fisica o l'ancoraggio al suolo.
- Sono esclusi dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che, pur strutturalmente integrati all'immobile, svolgano una funzione puramente produttiva e non incrementino l'utilità dell'immobile in sé al di fuori del processo industriale.
- In presenza di impianti eolici, la torre di sostegno, quando costituisce componente essenziale dell'aerogeneratore e partecipa al processo di produzione dell'energia elettrica, deve essere esclusa dal computo della rendita catastale.
- Se la decisione di merito fonda l'inclusione di un componente impiantistico nella rendita solo sulle sue caratteristiche strutturali, senza confrontarsi con la sua funzionalità produttiva alla luce della disciplina vigente, incorre in violazione o falsa applicazione di legge per erronea sussunzione.
- Le censure di omessa pronuncia o di motivazione restano assorbite quando il ricorso venga accolto per il vizio di diritto che investe la regola sostanziale applicata alla determinazione della rendita.
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