Cassazione Civile, Ordinanza n. 03065/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore servizi)
La controversia
La società gestore del servizio idrico aveva agito in giudizio per il pagamento di importi fatturati agli utenti a titolo di conguagli per "partite pregresse" riferite agli anni 2005-2011, conseguenti a una delibera dell’ente d’ambito che aveva quantificato e autorizzato il recupero di tali somme sulla base del nuovo metodo tariffario idrico. Gli utenti avevano contestato di doverle corrispondere e, in un caso, avevano chiesto la restituzione di quanto già pagato, sostenendo anche l’illegittimità del meccanismo tariffario e la prescrizione del credito. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia investisse direttamente atti autoritativi di regolazione tariffaria e quindi spettasse al giudice amministrativo; 2) la violazione della normativa interna ed eurounitaria sul servizio idrico, per avere il giudice di merito escluso la possibilità di recuperare ex post costi pregressi tramite conguagli tariffari; 3) la violazione delle norme sulla prescrizione, per avere il giudice di merito fatto decorrere il termine dal momento dei consumi anziché dalla delibera che aveva quantificato i conguagli. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, precisando tuttavia che il recupero dei costi pregresse è ammissibile solo entro limiti rigorosi: devono trattarsi di costi imprevedibili e pertinenti al servizio, non di errori di gestione o di costi non correlati alla prestazione resa; inoltre il diritto alla riscossione non può considerarsi esigibile, e dunque non decorre la prescrizione, prima della concreta determinazione delle voci da recuperare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nuoro per un nuovo esame dei presupposti di fatto dei conguagli, alla luce dei principi di diritto enunciati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo sul difetto di giurisdizione, ha accolto il secondo motivo sulla legittimità astratta ma limitata del recupero delle partite pregresse e il terzo sulla decorrenza della prescrizione, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Nuoro, in diversa composizione, per verificare in concreto se i conguagli richiesti rispondessero ai presupposti di pertinenza, corrispettività e imprevedibilità richiesti dalla disciplina del servizio idrico, restando irrilevante, da sola, la circostanza che la tariffa fosse stata determinata dall’autorità di ambito o che il gestore avesse solo applicato somme a lui imposte. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se le voci recuperate siano realmente ammissibili nel quadro tariffario e non rappresentino un mero riversamento sull’utenza di errori di previsione o di gestione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Norma invocata per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, in relazione ai limiti del sindacato del giudice ordinario su atti amministrativi.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato come norma sul riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici e atti autoritativi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del secondo e terzo motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Richiamato nel quadro normativo della disciplina del servizio idrico integrato.
La tariffa del servizio idrico integrato è qualificata come corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi.
art. 9 dir. 2000/60/CE
Richiamato come fonte del principio del recupero dei costi dei servizi idrici e della politica dei prezzi dell’acqua.
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011
Indicata come base del trasferimento delle funzioni regolatorie all’Autorità di settore.
Richiamato per la disciplina del metodo tariffario e della regolazione del servizio idrico integrato.
art. 3 d.P.C.M. 22 luglio 2012
Norma evocata per la definizione delle componenti di costo e dei criteri tariffari da parte dell’Autorità.
Il sistema tariffario richiamato dal regolamento del servizio entra di diritto nel contratto di utenza.
La prescrizione non decorre finché il diritto al recupero non sia concretamente esercitabile, cioè prima della determinazione delle voci di costo da recuperare.
Norma invocata in tema di prescrizione quinquennale dei crediti periodici del somministrante.
delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR
Richiamata quale atto regolatorio che disciplina il nuovo metodo tariffario idrico e i conguagli per partite pregresse.
delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna
Atto con cui sono state quantificate e riconosciute le partite pregresse e autorizzata la riscossione.
regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16)
Richiamato per affermare l’inserzione automatica del sistema tariffario nel contratto di utenza.
art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE
La Corte lo interpreta come principio di politica dei prezzi che consente il recupero dei costi dei servizi idrici, ma non legittima qualsiasi addebito retroattivo.
Massime di principio
- La giurisdizione ordinaria sussiste quando l’utente contesta l’importo richiesto dal gestore del servizio pubblico in relazione al singolo rapporto di utenza, anche se l’accertamento incidentale richiede di verificare la legittimità di atti tariffari generali; non vi è automaticamente una controversia sul potere autoritativo.
- Nel servizio idrico integrato la tariffa ha natura di corrispettivo e deve garantire il recupero integrale dei costi, ma il recupero di costi pregressi è legittimo solo se le voci addebitate sono pertinenti al servizio reso, oggettivamente determinabili, congrue e non espressione di errori di gestione o di previsioni sbagliate.
- Il meccanismo del conguaglio tariffario non può essere utilizzato per trasferire sull’utenza perdite pregresse o costi non correlati al servizio effettivamente reso; esso è ammissibile solo per costi imprevedibili e non recuperabili con il precedente metodo tariffario.
- Quando il diritto del gestore al recupero di partite pregresse nasce solo con la concreta quantificazione delle voci da recuperare, la prescrizione non può decorrere prima di tale determinazione, perché il diritto non è ancora esercitabile ex art. 2935 c.c.
- Nel giudizio di ripetizione o di pagamento di conguagli tariffari, l’onere di provare i presupposti del recupero retroattivo grava sul gestore del servizio, poiché l’imprevedibilità e la corrispettività dei costi costituiscono fatti costitutivi della pretesa.
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