Cassazione Civile, Ordinanza n. 05080/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, deducendo la mancata notificazione delle cartelle indicate nell’estratto e la prescrizione della pretesa creditoria. Il giudice di merito aveva rigettato l’opposizione ritenendola tardiva perché non proposta entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 150/2011. In cassazione, con unico motivo, è stata dedotta violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la decisione avesse erroneamente qualificato l’opposizione come tardiva senza considerare la dedotta prescrizione del credito. La Corte ha tuttavia rilevato, in via preliminare e assorbente, che l’azione era diretta in sostanza contro l’estratto di ruolo, e quindi inammissibile; inoltre la ricorrente non aveva allegato né provato uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, necessario per l’impugnazione diretta dopo la modifica normativa introdotta nel 2021.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ritenendo che la causa non potesse essere iniziata, perché l’opposizione era inammissibile in quanto proposta avverso l’estratto di ruolo senza dimostrazione di un interesse ad agire qualificato. Ha applicato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. 146/2021 convertito nella l. 215/2021, ritenuta applicabile ai giudizi pendenti, e ha rilevato che non era stato allegato alcun pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. Ha compensato le spese dei giudizi di merito per il sopravvenuto mutamento normativo e non ha provveduto sulle spese di legittimità per mancata difesa delle intimate. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma non decisivo per la soluzione finale.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza rilievo assorbente nella decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulle opposizioni all’esecuzione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulle opposizioni agli atti esecutivi.
Richiamato dal giudice di merito per ritenere tardiva l’opposizione, perché non proposta entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
È stata applicata la nuova disciplina per cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifici casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio tipizzato dalla norma.
Norma che, inserita in conversione, ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973.
Legge di conversione che ha recepito la modifica legislativa in materia di impugnabilità dell’estratto di ruolo.
art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016
Indicato come uno dei casi di pregiudizio tipizzato che consentono l’impugnazione diretta del ruolo/cartella.
Indicato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato per l’impugnazione diretta del ruolo/cartella.
art. 1 comma 1 lett. a) d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come riferimento normativo per i soggetti pubblici rispetto ai quali può verificarsi il pregiudizio tipizzato dalla norma.
Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la causa non poteva essere iniziata.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato oggetto di eventuale ulteriore importo.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è di regola impugnabile autonomamente; l’azione diretta è ammessa solo nei casi espressamente tipizzati dalla legge e subordinatamente alla prova di un concreto pregiudizio all’interesse del debitore.
- La disciplina introdotta nel 2021 sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse ad agire in giudizio contro ruolo o cartella non notificati o invalidamente notificati.
- L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può condurre alla declaratoria di inammissibilità della domanda anche se la questione non sia stata coltivata dalle parti.
- Se il giudizio di merito si conclude con una pronuncia di inammissibilità della domanda, non si forma un giudicato interno idoneo a precludere il rilievo officioso del difetto di interesse ad agire.
- Quando risulti che la causa non poteva essere iniziata, la Corte può cassare la decisione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05018/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05019/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05039/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →