Cassazione Civile, Ordinanza n. 24401/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato nel 2005 per "servizi per l’accesso ad agevolazioni finanziarie" relativi a un progetto di struttura alberghiera da finanziare con provvidenze regionali. La società committente si era obbligata a corrispondere un compenso fisso e un compenso percentuale sull’importo ottenuto. La società fornitrice si era impegnata a svolgere uno studio di fattibilità tecnico-economico-finanziaria, predisporre la domanda di concessione delle provvidenze e monitorare l’iter fino al provvedimento provvisorio di concessione; la progettazione architettonica era stata espressamente esclusa. In appello la domanda della fornitrice era stata accolta e la committente condannata al pagamento del compenso percentuale, ritenendosi che l’obbligazione fosse stata adempiuta e che l’agevolazione fosse stata provvisoriamente concessa con atto regionale e inserimento in graduatoria utile. Nel ricorso per cassazione la società committente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e nullità per impossibilità dell’oggetto del contratto, sostenendo che la domanda di agevolazione non avrebbe potuto essere accolta per mancanza originaria dei requisiti tecnici dell’immobile e professionali del richiedente; 2) omesso esame e violazione di norme civilistiche e speciali, sostenendo che il credito non fosse esigibile perché il progetto non era stato definitivamente finanziato e che la Corte d’appello avesse mal interpretato il contratto; 3) violazione dei doveri di buona fede e delle norme sull’interpretazione contrattuale, assumendo che la controparte avesse indotto la committente a cambiare progetto e non l’avesse avvertita dell’impossibilità di ottenere il titolo edilizio; 4) violazione delle norme sulle spese e omesso esame, lamentando la mancata pronuncia sulla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché l’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di questioni o argomentazioni, e perché la dedotta impossibilità dell’oggetto non sussisteva, essendo la censura diretta in realtà a prospettare un inadempimento; il secondo perché la ricorrente non aveva specificamente indicato la violazione dei canoni ermeneutici e mirava solo a contrapporre una diversa ricostruzione del contratto; il terzo perché introduceva nuove questioni di fatto e riproponeva doglianze già disattese sulla delimitazione degli obblighi contrattuali; il quarto perché la condanna alle spese seguiva la soccombenza e la domanda ex art. 96 c.p.c. era stata implicitamente respinta, posto l’esito favorevole della parte nel giudizio di merito. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
istanza formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
nell’istanza accelerata il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserire contenuti estranei; diversamente l’istanza non può essere considerata come integrazione del ricorso o memoria atipica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
il vizio riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non di questioni o argomentazioni.
richiamato per affermare che l’impossibilità dell’oggetto contrattuale rileva solo quando la prestazione sia originariamente e assolutamente impossibile per impedimenti materiali o giuridici.
l’impossibilità originaria dell’oggetto, quando ricorre, comporta nullità del contratto.
per denunciare violazione dei canoni interpretativi occorre indicare specificamente le regole violate e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’esigibilità del credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una specifica censura ammissibile.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’interpretazione del contratto.
richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede interpretativa e contrattuale.
richiamato dalla ricorrente tra le regole ermeneutiche asseritamente violate.
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente sviluppata.
artt. 10-12 L.R. Puglia 6 aprile 2005, n. 21
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale delle agevolazioni finanziarie; la Corte non ha accolto la censura perché fondata su una diversa ricostruzione in fatto.
richiamato dalla ricorrente in relazione al titolo edilizio, senza esito favorevole.
artt. 2 e 21-octies L. 241/1990
richiamati dalla ricorrente nel tentativo di censurare il procedimento amministrativo sottostante, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
richiamato per prospettare violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
richiamato per sostenere una responsabilità da mancata informazione su cause di invalidità o impedimenti.
richiamato per la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto.
richiamato per sostenere l’inadempimento della controparte.
la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa.
richiamato dalla ricorrente sulle spese, ma non è stata ravvisata violazione.
la Corte ha ritenuto implicitamente respinta la domanda di condanna aggravata della controparte perché la parte istante era risultata vittoriosa nel merito.
la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta di manifesta infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto dell’impugnazione, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza di un fatto storico, preciso e decisivo non esaminato dal giudice di merito; non può essere usato per riproporre questioni, argomentazioni o diverse letture delle risultanze istruttorie.
- L’impossibilità originaria dell’oggetto del contratto, idonea a determinare nullità, ricorre solo quando la prestazione sia assolutamente irrealizzabile per impedimenti materiali o giuridici sin dall’origine; se la censura mira in realtà a denunciare un successivo inadempimento, non si versa in nullità del contratto.
- Per denunciare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in cassazione non basta contrapporre una propria interpretazione a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali norme interpretative siano state violate e in che modo la motivazione si sia discostata dai relativi criteri.
- Quando il contratto collega l’esigibilità del compenso a un evento procedimentale o amministrativo determinato, la verifica dell’avveramento di tale evento è questione di interpretazione del regolamento negoziale rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei termini strettamente consentiti.
- Le censure che introducono in cassazione nuove questioni di fatto o ripropongono contestazioni non accolte nel merito sono inammissibili.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.; la domanda di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere rigettata o ritenuta implicitamente assorbita quando la parte che la propone è risultata vittoriosa nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24349/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24360/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2025 del 02/09/2025
- ordinanza_civile · 2 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24367/2025 del 02/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →