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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Un avvocato, ammesso al passivo di una procedura fallimentare per un credito professionale privilegiato, ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che liquidava il compenso del curatore fallimentare. Ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 39 l.f. e del d.m. n. 30 del 2012, sostenendo che il compenso liquidato al curatore fosse eccessivo rispetto ai risultati conseguiti, al tempo impiegato e alle risorse utilizzate. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 39 l.f. e dell’art. 111 Cost., nonché nullità del decreto per difetto di motivazione, assumendo che il provvedimento si limitasse a richiamare attivo e passivo della procedura senza una reale giustificazione della liquidazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso non allegava e dimostrava in modo specifico l’interesse attuale del ricorrente a impugnare: il ricorrente si era limitato ad affermare, in modo generico, che la liquidazione del compenso del curatore lo avrebbe reso incapiente, senza fornire dati numerici concreti sulla composizione dello stato passivo e sul possibile riparto. Inoltre, il compenso effettivamente liquidato era pari a € 102.750 al netto degli accessori, mentre il ricorrente indicava € 145.182,10 e persino proponeva come congruo un compenso di € 90.000; neppure la memoria successiva ha sanato la carenza, poiché l’interesse ad agire deve essere attuale e non meramente potenziale o ipotetico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specifica allegazione e prova dell’interesse ad impugnare, ritenendo non sufficiente la prospettazione di un pregiudizio solo potenziale derivante dalla liquidazione del compenso del curatore. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 39 legge fall.

    Richiamato come norma che disciplina la liquidazione del compenso del curatore; la censura del ricorrente è stata tuttavia dichiarata inammissibile per difetto di interesse attuale all’impugnazione, non per una diversa lettura nel merito della norma.

  • d.m. n. 30 del 2012

    Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del curatore; la Corte osserva che la liquidazione contestata rientrava nei limiti edittali del decreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità del decreto per difetto di motivazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro formale del secondo motivo, prospettando nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo utilizza per affermare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specifica allegazione e dimostrazione dell’interesse ad impugnare.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prevista soddisfazione parziale dei creditori privilegiati nel riparto finale.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Indicato per qualificare il credito del ricorrente come privilegiato e per il riferimento ai crediti professionali ammessi al passivo.

  • art. 118, comma 2, legge fall.

    Richiamato per spiegare che il fallimento era stato chiuso con liti pendenti, ma ciò non incide sull’esito del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato per la difesa in proprio dei difensori avvocati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire, anche in sede di impugnazione, deve essere concreto, attuale e specificamente allegato e dimostrato: non è sufficiente la mera deduzione di un pregiudizio eventuale o potenziale.
  • Chi impugna un provvedimento di liquidazione deve indicare dati concreti e numerici idonei a spiegare perché la decisione incida negativamente sulla propria posizione processuale o patrimoniale.
  • La contestazione della liquidazione del compenso di un organo della procedura non è sorretta da interesse quando l’importo liquidato è comunque prossimo a quello che lo stesso impugnante considera congruo e non risulta dimostrato un effettivo pregiudizio nel riparto.
  • Il difetto di interesse ad impugnare determina l’inammissibilità del ricorso a prescindere dall’esame nel merito dei motivi di violazione di legge o di difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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