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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (liquidatore)

La controversia

Il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo misto, dopo avere completato la liquidazione dell'attivo della procedura omologata, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale ha determinato il compenso facendo applicazione dei parametri del d.m. n. 30 del 2012, prendendo in considerazione attivo liquidato e passivo inventariato, e ha riconosciuto un importo poco superiore al minimo edittale. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo nullità per violazione o falsa applicazione dell'art. 165 e dell'art. 39 l.fall. nonché dell'art. 5 del d.m. n. 30/2012, lamentando che il tribunale avesse liquidato il compenso senza una motivazione effettiva, limitandosi a formule generiche e apparenti, senza indicare in concreto l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza della procedura e la sollecitudine delle operazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il decreto di liquidazione finale del compenso del liquidatore giudiziale, in quanto provvedimento decisorio e definitivo incidente su diritti soggettivi. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che il decreto era privo di un'adeguata motivazione concreta: il tribunale si era limitato a riportare i dati patrimoniali della procedura e una formula stereotipata, senza spiegare le ragioni della quantificazione scelta all'interno della fascia tra minimo e massimo edittali. La Corte ha quindi cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini l'istanza di liquidazione del compenso e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 165 legge fallimentare

    Richiamato come base normativa della disciplina del concordato e della liquidazione del compenso nella procedura; la Corte ne valorizza il collegamento con la liquidazione del compenso soggetta a parametri e motivazione.

  • art. 39 legge fallimentare

    Norma che demanda al giudice la liquidazione del compenso entro limiti e criteri regolamentari, imponendo una scelta discrezionale da motivare specificamente.

  • art. 5 d.m. n. 30/2012

    Richiamato quale parametro per la determinazione del compenso, ma la sua applicazione richiede una motivazione concreta sulle ragioni della quantificazione.

  • art. 1, comma 1, d.m. n. 30/2012

    I criteri indicati dalla norma (opera prestata, risultati ottenuti, importanza della procedura, sollecitudine delle operazioni) devono essere esplicitamente considerati dal giudice nella liquidazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Consente il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto finale di liquidazione del compenso, poiché provvedimento decisorio e definitivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dal ricorrente per violazione o falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del compenso.

  • artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fallimentare

    Richiamati per fondare la definitività del decreto e quindi l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso spettante a un ausiliario o organo della procedura concorsuale deve essere specificamente motivato quando la legge e il regolamento attribuiscono al giudice un margine discrezionale nella scelta dell'importo entro una fascia minima e massima.
  • Non è sufficiente una motivazione meramente apparente o stereotipata, né un generico richiamo ai parametri normativi: il giudice deve indicare in concreto gli elementi considerati per la determinazione del compenso, specie con riguardo all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle caratteristiche della procedura.
  • La liquidazione che si collochi formalmente entro i limiti edittali può essere comunque nulla se il provvedimento non rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice nella scelta dell'importo.
  • Il decreto definitivo di liquidazione del compenso in ambito concorsuale, incidendo su diritti soggettivi e non essendo ulteriormente impugnabile con rimedi ordinari, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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