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Regolamento

R.R. Puglia 21/2005

POR Puglia 2000-2006 Asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche" Approvazione definitiva regolamento attuativo .

Normativa regionaleR.R. Puglia 21/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la misura 4.14 del POR 2000-2006 a sostegno della competitività e dell’innovazione delle PMI turistiche. Definisce risorse, beneficiari, requisiti, localizzazione e investimenti ammissibili per programmi in unità locali pugliesi. La disciplina è riferita al ciclo di programmazione 2000-2006 e alle relative graduatorie e risorse.

Regolamento attuativo per incentivi alle imprese turistiche pugliesi nel POR 2000-2006

Regolamento attuativo della misura 4.14 del POR Puglia 2000-2006

Il provvedimento disciplina in modo dettagliato gli incentivi regionali per la competitività e l’innovazione delle imprese turistiche nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse IV “Sistemi Locali di Sviluppo”. La disciplina vale esclusivamente per il territorio della Regione Puglia e per i programmi di investimento collegati alla misura finanziata nel ciclo 2000-2006.

Risorse disponibili e criteri di assegnazione

La dotazione complessiva destinata ai progetti presentati sulla misura 4.14 è pari a 110,8 milioni di euro. L’ammissione avviene tramite graduatoria unica regionale. Le risorse sono assegnate prioritariamente ad alcuni Progetti Integrati specificamente indicati, con riparti predeterminati, mentre le somme residue sono attribuite per scorrimento graduatoria a iniziative localizzate su tutto il territorio regionale.

È prevista la possibilità per la Giunta regionale di modificare le disponibilità finanziarie in caso di rimodulazioni, sopravvenienze o nuovi fondi successivamente disponibili.

Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi

Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese che svolgono attività turistico-alberghiera.

Alla data di sottoscrizione della domanda le imprese devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere assoggettate a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Per le imprese individuali non ancora operative è ammessa l’istruttoria anche senza iscrizione al registro imprese, purché vi sia partita IVA; l’iscrizione deve comunque essere effettuata e comprovata entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

Tutti i richiedenti devono essere in contabilità ordinaria oppure optare per tale regime con effetto dal periodo d’imposta successivo alla domanda o all’avvio del programma, se successivo.

Definizione di piccola e media impresa

Ai fini del regolamento, la PMI deve possedere cumulativamente i requisiti di dimensione e indipendenza previsti.

La piccola e media impresa è definita come impresa che:

  • ha meno di 95 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro;
  • possiede il requisito di indipendenza.

La piccola impresa è definita come impresa che:

  • ha meno di 20 dipendenti;
  • ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro;
  • possiede il requisito di indipendenza.

Il testo specifica inoltre i criteri di computo dei dipendenti, del fatturato e del bilancio, compresi i rapporti con imprese collegate o partecipate, la nozione di ULA, le modalità di calcolo per le imprese neocostituite o in contabilità semplificata e la disciplina dell’indipendenza societaria.

Localizzazione e disponibilità dell’unità locale

I programmi di investimento devono riferirsi a unità locali ubicate in Puglia. L’assegnazione delle risorse legate ai Progetti Integrati riguarda i comuni inseriti negli atti di Giunta richiamati e riportati in allegato al regolamento.

Il programma deve riguardare una unità locale di cui il soggetto richiedente abbia piena disponibilità per lo svolgimento dell’attività ammessa. Entro la scadenza per la presentazione delle domande occorre dimostrare la disponibilità del suolo e degli immobili mediante titolo idoneo; gli atti devono essere già registrati, salvo il caso di registrazione tramite pubblico ufficiale, che può essere comprovata entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini. Il mancato rispetto di tale termine comporta la nullità della domanda.

Se la disponibilità deriva da concessione demaniale, essa deve essere ottenuta entro la conclusione dell’istruttoria e avere durata compatibile con l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla messa in funzione.

Investimenti agevolabili e limiti di spesa

Sono agevolabili tre tipologie principali di intervento:

  • ampliamento e ammodernamento di strutture turistiche e ricettive esistenti, con tetto di spesa agevolabile pari a 2.500.000 euro;
  • realizzazione di strutture ricettive alberghiere tramite recupero e restauro di specifici immobili storici o tradizionali, con tetto di spesa agevolabile pari a 2.500.000 euro;
  • realizzazione o ammodernamento di strutture per la balneazione, inclusi servizi di ristorazione, parcheggi e punti di ormeggio, con tetto di spesa agevolabile pari a 300.000 euro.

Per le tipologie a) e b) sono ammessi anche servizi di consulenza per marchio ecologico comunitario, certificazioni ISO 9000, ISO 14001, EMAS, marketing e comunicazione, entro il limite di 100.000 euro di spesa ammissibile.

Contenuto degli interventi: ampliamento, ammodernamento e servizi annessi

L’ampliamento è inteso come programma che accresce la potenzialità della struttura esistente attraverso incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi. L’ammodernamento mira invece al miglioramento qualitativo, organizzativo, tecnologico, estetico, ambientale e gestionale della struttura o del servizio offerto, anche tramite ristrutturazioni e adeguamenti normativi, esclusa la manutenzione ordinaria.

Sono considerati servizi annessi le strutture o gli impianti che migliorano la qualità del servizio ricettivo e sono funzionalmente collegati alla struttura principale. Devono trovarsi nello stesso comune della struttura principale, oppure, se adiacenti, anche in altro comune, e devono essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura principale.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali e campi da golf. Se tali strutture sono indispensabili per obblighi normativi, esse sono considerate parte integrante della struttura principale e non servizi annessi.

Regole operative sul programma di investimento e sul business plan

Ogni domanda deve riguardare un solo programma di investimento, riferito a una sola unità produttiva, e il programma deve essere organico, funzionale e autonomo rispetto agli obiettivi produttivi, economici e occupazionali indicati in domanda. Non è consentito suddividere uno stesso programma in più domande.

La domanda deve essere accompagnata da un business plan, articolato in una parte descrittiva e in una parte analitico-numerica. Per programmi inferiori a 1.500.000 euro, e per quelli superiori ma finalizzati all’adeguamento alle norme di legge o privi di variazioni significative nei costi e ricavi, il business plan può limitarsi alla parte descrittiva, integrata dai prospetti economico-finanziari della scheda tecnica.

È previsto un indice ragionato degli argomenti da trattare nella parte descrittiva, da adattare al caso concreto.

Profili tecnici, ambientali e vincoli specifici

Il provvedimento richiede che il programma abbia validità economica e finanziaria e che gli immobili siano conformi alle norme tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per gli interventi su beni aventi rilevanza storico-culturale o su determinate strutture in ambiti sensibili sono richiamati specifici vincoli: nei siti Natura 2000 sono finanziabili solo strutture leggere non ricadenti in aree occupate da habitat di interesse comunitario; per i campi da golf non sono ammessi progetti in aree di elevato pregio naturalistico, incluse zone umide Ramsar e aree con habitat o specie di interesse comunitario inserite nei siti Natura 2000.

Obiettivi e portata applicativa temporale

La disciplina è finalizzata a sostenere investimenti turistico-ricettivi nel quadro della programmazione regionale 2000-2006. Per questo ha rilievo pratico soprattutto per le procedure e i programmi di investimento collegati a quel ciclo di fondi, alle relative graduatorie e ai progetti integrati richiamati dal regolamento.

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