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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24349/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine dei Medici nei confronti di un medico, lamentando il rilascio di vari certificati di malattia a una propria dipendente. Il medico aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da diffamazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del medico, condannando la società al risarcimento di euro 10.000 oltre accessori e alla restituzione di quanto pagato per le spese del primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando: l'omesso accertamento degli elementi della diffamazione, la mancata corretta valutazione della scriminante del diritto di critica/ex art. 51 c.p. e della verità putativa dei fatti riportati nell'esposto, l'illegittima liquidazione equitativa del danno, l'erronea applicazione delle tabelle milanesi e l'asserita inesistenza o insufficienza della motivazione. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, lamentando tra l'altro l'omessa liquidazione della fase di trattazione nel secondo grado ai fini delle spese, nonché il mancato riconoscimento del danno patrimoniale per la difesa stragiudiziale. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo in parte infondati e in parte inammissibili i motivi, e ha accolto solo il primo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza sul punto e decidendo nel merito con aumento delle spese del secondo grado a carico della società per la fase di trattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha accolto soltanto il primo motivo del ricorso incidentale del medico, ritenendo errata la mancata liquidazione della fase di trattazione nelle spese del secondo grado, ha cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato la società a corrispondere anche l'importo relativo a tale fase. Gli altri motivi incidentali sono stati disattesi o dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per due terzi e la società è stata condannata a rifondere il residuo terzo; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, in relazione alla responsabilità civile da fatto diffamatorio.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato quale base della risarcibilità del danno derivante da reato.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla diffamazione.

  • art. 51 c.p.

    Esaminato come causa di giustificazione invocata dalla società in relazione all'esercizio del diritto di critica/denuncia, ma esclusa nei fatti di causa.

  • art. 589 c.p.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano per il risarcimento del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sia sul tema della valutazione delle prove sia, nel ricorso incidentale, in collegamento con le spese; le censure sostanziali sono state perlopiù ritenute fattuali o inammissibili.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto che la fase di trattazione debba essere remunerata anche in appello.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    Richiamato con la stessa finalità, nel contesto della liquidazione delle spese di lite.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulle spese, ma la Corte ha deciso sul punto in base alla corretta individuazione delle fasi compensate.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la fase di trattazione è fisiologica anche nel giudizio di appello.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile da diffamazione, il dolo generico può essere desunto dalla intrinseca consistenza offensiva delle espressioni utilizzate; non è necessario un autonomo e analitico accertamento dell'elemento soggettivo quando il contenuto dell'atto renda già evidente la consapevolezza dell'offesa.
  • La scriminante dell'esercizio del diritto di critica o di denuncia va valutata rispetto al contenuto complessivo dell'esposto e al contesto, ma non può essere invocata per trasformare in sindacato di legittimità una critica alla valutazione di merito dei fatti compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
  • Il danno da diffamazione può essere liquidato equitativamente quando ne sia accertata l'esistenza; la liquidazione equitativa non è sostitutiva del tutto della prova, ma opera sul quantum una volta ritenuto sussistente il pregiudizio.
  • Le tabelle di un foro non hanno valore normativo vincolante: costituiscono uno strumento orientativo per la liquidazione equitativa del danno, che il giudice può utilizzare in tutto o in parte, purché la motivazione renda comprensibile la valutazione complessiva del caso.
  • Nel giudizio di appello la fase di trattazione è sempre dovuta e deve essere remunerata ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 anche quando non vi sia stata istruzione probatoria; non può essere esclusa con il solo richiamo all'assenza della fase istruttoria.
  • Le doglianze che contestano l'accertamento del pagamento o della prova del danno patrimoniale, quando richiedono una nuova valutazione delle risultanze di fatto, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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