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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24367/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura e installazione di un apparecchio radiotrasmettitore. La società destinataria del decreto propose opposizione deducendo che l'apparecchio, dopo l'installazione, aveva presentato gravi malfunzionamenti; che la fornitrice lo aveva ritirato per ripararlo senza riuscire a renderlo funzionante; che non lo aveva poi riconsegnato installato; e che, medio tempore, era stata revocata l'autorizzazione governativa alle trasmissioni. In opposizione chiese di accertare l'inadempimento della controparte, intimandole diffida ad adempiere per completare l'installazione, oppure in subordine la risoluzione del contratto e, ulteriormente in subordine, la riduzione del corrispettivo. Il primo giudice respinse l'opposizione; in appello la società opponente lamentò che non fosse stato esaminato l'inadempimento della fornitrice all'obbligo di installazione, coessenziale al contratto. La Cassazione, in precedente fase, cassò con rinvio perché la Corte d'appello aveva trascurato di valutare tale specifico profilo. In sede di rinvio la Corte d'appello revocò il decreto ingiuntivo, ma ritenne che la fornitrice non fosse inadempiente al momento della diffida ad adempiere, poiché l'acquirente aveva rifiutato di riprendere in consegna i macchinari e aveva manifestato di non avere più interesse al loro uso a seguito della revoca della licenza; aggiunse che, trattandosi di contratto misto a vendita, era applicabile l'art. 2227 c.c. sulla possibilità di recesso con mantenimento indenne del prestatore per spese, lavoro eseguito e mancato guadagno. Con il nuovo ricorso per cassazione la società opponente dedusse: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio non avrebbe valutato la non scarsa importanza dell'inadempimento e la persistenza dell'obbligo di installazione nonostante la diffida; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere applicato le regole sul recesso senza che vi fosse un giudicato sulla persistenza e validità delle pattuizioni contrattuali; 3) omesso esame di fatto decisivo, relativo alla mancata installazione dell'impianto e quindi alla gravità dell'inadempimento, sostenendo che la diffida era legittima perché la prestazione non era stata integralmente adempiuta. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi ma infondati, osservando che, poiché la precedente cassazione era avvenuta per vizio di motivazione, il giudice di rinvio aveva il potere di rivalutare l'intero compendio probatorio e di apprezzare anche i fatti già accertati, nel rispetto delle preclusioni; il giudicato formatosi riguardava solo i punti non controversi e non impediva di riesaminare la persistenza dell'obbligo contrattuale. Ha quindi confermato che la rivalutazione della vicenda era necessaria per stabilire se vi fosse inadempimento e che, nella specie, il giudice di rinvio aveva correttamente escluso un grave inadempimento della fornitrice, applicando l'art. 2227 c.c. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha affermato che il giudice di rinvio, dopo una cassazione per vizio di motivazione, poteva rivalutare i fatti e l'intero quadro probatorio, senza violare l'art. 384 c.p.c.; che il giudicato formatosi non copriva la questione della persistenza dell'obbligo contrattuale; e che la Corte d'appello aveva correttamente escluso un grave inadempimento della fornitrice, valorizzando il rifiuto della controparte di riprendere in consegna i macchinari e la sopravvenuta mancanza di interesse all'impianto. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale invocata nel ricorso per dedurre la violazione derivante dal mancato rispetto dei limiti del giudizio di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio, quando la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, può rivalutare i fatti già acquisiti e anche altri fatti consentiti dalle preclusioni; non vi è violazione se procede a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre solo i punti effettivamente decisi e non impedisce la rivalutazione di questioni non coperte dalla decisione passata in giudicato.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere richiede la persistente utilità e l'attualità dell'obbligo; nel caso concreto è stata ritenuta inefficace perché la controparte aveva rifiutato la riconsegna dei macchinari e aveva manifestato di non averne più interesse.

  • art. 2227 c.c.

    È stata applicata dal giudice di rinvio per qualificare la vicenda come recesso in un contratto misto a vendita, con diritto del prestatore a essere tenuto indenne per spese, lavoro eseguito e mancato guadagno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la cassazione è pronunciata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a una mera applicazione meccanica del principio di diritto, ma può rivalutare il materiale istruttorio già acquisito e, nei limiti delle preclusioni, anche altri fatti rilevanti per la decisione.
  • Il giudicato formatosi sul processo non si estende automaticamente a ogni profilo del rapporto controverso: restano riesaminabili le questioni che non risultino coperte dalla precedente decisione definitiva.
  • La diffida ad adempiere presuppone un inadempimento attuale e non di scarsa importanza; se la prestazione è divenuta inutile o il creditore ha rifiutato la controprestazione, può venir meno l'efficacia della diffida stessa.
  • Nei contratti misti in cui convivono prestazioni di vendita e di facere, la qualificazione del rapporto e la verifica dell'inadempimento richiedono di accertare preliminarmente l'effettiva esistenza e persistenza dell'obbligo dedotto come inadempiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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