Cassazione Civile, Ordinanza n. 24364/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista che per oltre vent'anni aveva svolto l'incarico di coadiutore del curatore in una procedura fallimentare chiese la liquidazione del proprio compenso dopo la sostituzione nell'incarico. Il giudice delegato liquidò un importo pari agli acconti già percepiti; il tribunale, investito del reclamo, confermò la decisione e respinse anche l'eccezione di tardività sollevata dal fallimento. Il professionista ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò nullità della decisione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il tribunale avesse illogicamente ritenuto che gran parte dell'attività svolta, in particolare tredici relazioni in materia contabile, fosse già compresa e remunerata nell'ambito di tre incarichi di consulente tecnico di parte in altri giudizi del fallimento; con il secondo censurò la liquidazione del compenso residuo, lamentando violazione delle norme sulla liquidazione del compenso e motivazione inadeguata, in quanto il tribunale aveva ritenuto congruo il compenso già corrisposto applicando il criterio delle vacazioni e valorizzando il tempo presumibilmente impiegato. Il fallimento resistette con controricorso e propose ricorso incidentale, volto a contestare la disciplina temporale applicata dal tribunale al reclamo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale perché entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati: la motivazione del decreto del tribunale era effettiva, non apparente e non obiettivamente incomprensibile, e le doglianze miravano in realtà a una diversa valutazione di merito non consentita in cassazione; inoltre non vi era omesso esame di fatti decisivi, poiché i fatti erano stati considerati dal giudice di merito, seppure con esito sfavorevole al ricorrente. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato assorbito, poiché proveniente da parte totalmente vittoriosa nel merito ed essendo quindi logicamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, anche se non espressamente qualificato come tale. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione inesistente o apparente è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è deducibile in cassazione quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se con valutazione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
La violazione è ravvisabile solo in caso di mancanza assoluta o apparente motivazione.
Richiede una motivazione effettiva e comprensibile del provvedimento.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, senza essere perplessa o incomprensibile.
art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione del compenso; la Corte non accoglie la censura.
art. 26 legge fall.
Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina del reclamo, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 22, d.lgs. n. 169 del 2007
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla normativa temporale applicabile al reclamo fallimentare; questione assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Richiamata per definire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto al minimo costituzionale.
Cass. S.U. n. 7381/2013
Richiamata per affermare che il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa è da considerarsi condizionato all'accoglimento del ricorso principale, anche se non espressamente qualificato.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta semplicemente insufficiente o non condivisibile.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito: è necessario che un fatto storico decisivo e discusso sia stato completamente omesso dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni per cui alcune attività professionali rientrano in incarichi diversi e già retribuiti, la diversa opinione della parte sulla delimitazione dell'incarico non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
- La liquidazione del compenso effettuata dal giudice di merito, se sorretta da motivazione e ancorata ai criteri applicati dal provvedimento, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia mancante o apparente.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito deve ritenersi condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, anche se non espressamente formulato come condizionato.
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