Cassazione Civile, Ordinanza n. 24360/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un professionista che aveva svolto, in successione ad altri, le funzioni di curatore di un fallimento hanno impugnato in cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso finale dell'ufficio del curatore ripartendolo tra i tre curatori succedutisi. Il de cuius aveva già ottenuto una somma complessiva ritenuta satisfattiva dal Tribunale, composto da un acconto e dal compenso per l'attività svolta come coadiutore del primo curatore, mentre era stata rigettata la richiesta di un ulteriore saldo. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 39 legge fallimentare e dell'art. 101 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto notizia dell'istanza di liquidazione proposta dall'attuale curatore e di non avere potuto partecipare al procedimento di liquidazione e riparto del compenso tra i curatori succedutisi. Con il secondo e il terzo motivo, rimasti assorbiti, hanno dedotto ulteriori violazioni di norme della legge fallimentare e del criterio di proporzionalità, contestando il contenuto della liquidazione compiuta dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso e tempestivo, escludendo ostacoli derivanti dalla documentazione sulla qualità di unici eredi e dalla mancata notificazione del decreto agli stessi. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, quando il tribunale deve liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, tutti devono partecipare al procedimento; nel caso concreto il curatore cessato, e poi i suoi eredi, non erano stati coinvolti. Da ciò ha tratto la nullità del decreto per violazione del contraddittorio, con conseguente cassazione e rinvio al Tribunale di Taranto per una nuova liquidazione e ripartizione del compenso, questa volta con l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri curatori. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
documenti relativi all’ammissibilità del ricorso
è consentito depositare documenti idonei a provare la qualità di eredi entro il termine previsto, quando attengono all'ammissibilità del ricorso
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso è ammissibile contro un decreto decisorio e definitivo non altrimenti impugnabile
art. 39, comma 1, legge fall.
il decreto di liquidazione finale del compenso del curatore non è soggetto ad ulteriore gravame ordinario
termine lungo di sei mesi
il ricorso è tempestivo se proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento quando non vi sia stata notifica idonea
termine breve di sessanta giorni
il termine breve non decorre da comunicazioni informali della parte, ma da una notificazione idonea del provvedimento
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
il procedimento di liquidazione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati
art. 32 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla liquidazione del compenso del curatore
art. 39 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come norma che disciplina la liquidazione del compenso del curatore fallimentare
Massime di principio
- Quando il tribunale è chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella procedura, il procedimento deve svolgersi con la partecipazione di tutti i curatori interessati, attuali e cessati, o dei loro successori, perché la determinazione del compenso e del relativo riparto incide su diritti soggettivi di più soggetti.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei curatori interessati comporta la nullità del decreto di liquidazione finale del compenso.
- Un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore fallimentare ha natura decisoria e definitiva ed è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., quando non sia previsto un ulteriore mezzo di impugnazione.
- Il termine breve per il ricorso per cassazione decorre solo da una notificazione idonea del provvedimento; comunicazioni informali di parte non sono sufficienti.
- La prova della qualità di erede, se attinente all'ammissibilità del ricorso, può essere fornita mediante documentazione depositata entro il termine previsto dall'art. 372 c.p.c.
Come è indicizzato
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