Cassazione Civile, Ordinanza n. 35482/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa nei suoi confronti per il pagamento di euro 2.349,61, relativa ai compensi per analisi di laboratorio su un campione di sostanza stupefacente sequestrata a un proprio cliente. In primo grado l'opposizione era stata respinta e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato il suo difetto di legittimazione passiva, poiché la richiesta di analisi era stata fatta solo nella qualità di difensore del cliente; con il secondo deduceva violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, censurando l'asserita insufficienza della motivazione dell'ingiunzione, che si sarebbe limitata a rinviare all'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso in via preliminare la tardività prospettata nella relazione, ritenendo tempestiva l'impugnazione perché l'opposizione all'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 non è sottratta alla sospensione feriale. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica come la legittimazione passiva, e comunque la Corte territoriale aveva esaminato la questione rilevando che il modulo di richiesta di analisi era stato sottoscritto dall'avvocato con espresso impegno al pagamento. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché la motivazione dell'ingiunzione era considerata sufficiente: il destinatario era in grado di conoscere l'origine del credito per il richiamo al sollecito precedente e alla fattura con la causale, essendo sufficiente, per l'ingiunzione fiscale, l'indicazione della causale e dell'importo richiesto. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame riguarda un fatto storico principale o secondario, non questioni o argomentazioni giuridiche come la legittimazione passiva.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione processuale, ma la Corte non ne ravvisa la violazione, perché la questione era stata esaminata nel merito.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per la motivazione dell'atto impositivo/ingiuntivo; la Corte ritiene sufficiente una motivazione non analitica se consente di comprendere la pretesa e di difendersi.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell'atto è ritenuta sufficiente quando indica l'origine del credito e gli elementi essenziali della pretesa.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione, ma non ritenuto violato perché la motivazione per relationem è stata reputata idonea.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini si applica al giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale.
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto al termine lungo di impugnazione.
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
L'opposizione all'ingiunzione fiscale segue il rito ordinario di cognizione e non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione ai fini della sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata considerazione di questioni giuridiche o di mere argomentazioni difensive: deve trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Nell'opposizione a ingiunzione fiscale, la motivazione dell'atto può essere soddisfatta anche per relationem mediante il richiamo all'atto presupposto o ad altri documenti, purché il destinatario sia posto in condizione di comprendere la pretesa e di approntare una difesa effettiva.
- L'opposizione all'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 segue il rito ordinario di cognizione e non è, per ciò solo, sottratta alla sospensione feriale dei termini.
- Ai fini della validità della pretesa azionata nei confronti di un soggetto che abbia personalmente sottoscritto la richiesta della prestazione, rileva l'espresso impegno al pagamento contenuto nell'atto sottoscritto, salvo che risulti in modo chiaro che l'obbligazione sia stata assunta in nome e per conto di altro soggetto.
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