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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33168/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da parte di un'avvocata che risultava iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, perché non avrebbe raggiunto il reddito minimo utile per l'iscrizione alla Cassa. In primo grado era stato dichiarato prescritto il credito contributivo e, comunque, escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; la Corte d'appello ha confermato entrambe le statuizioni, ritenendo che il termine quinquennale di prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento (16.6.2010) e che la diffida dell'INPS dell'11.6.2015, giunta a destinazione il 1.7.2015, fosse tardiva. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla Gestione separata e le discipline previdenziali dei professionisti, per avere la Corte territoriale escluso l'obbligo di iscrizione dell'avvocato che non sia iscritto alla Cassa Forense per mancato raggiungimento del reddito minimo; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla Gestione separata, per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di pagamento risultante dalla decisione di merito, mentre secondo l'Istituto esso doveva coincidere con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato, richiamando un orientamento consolidato, che l'avvocato che svolga attività libero-professionale senza obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, e che non maturi una posizione previdenziale presso tale Cassa, è comunque tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS. Ha inoltre ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, il termine non era il 16.6.2010 ma il 6.7.2010, essendo stato differito dal D.P.C.M. 10.6.2010 per i soggetti in possesso dei relativi requisiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per l'esame delle questioni assorbite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    istituisce la Gestione separata e l'obbligo di iscrizione per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo privi di altra copertura previdenziale utile, secondo il principio di universalizzazione della tutela assicurativa.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dall'INPS a sostegno del regime contributivo applicabile ai professionisti.

  • art. 53 D.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale norma fiscale sulla produzione del reddito professionale, non essendo però la dichiarazione dei redditi il fatto costitutivo del credito contributivo.

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980

    richiamati per la disciplina previdenziale forense e del contributo integrativo.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    richiamato in relazione alla disciplina della professione forense e della previdenza dell'avvocato.

  • art. 2935 c.c.

    il decorso della prescrizione va individuato con riguardo al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma per i contributi della Gestione separata tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    la prescrizione contributiva decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti rientranti nelle condizioni previste; tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale non partecipato; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Gli avvocati che svolgono attività libero-professionale e non sono tenuti all'iscrizione alla Cassa forense, perché non maturano i requisiti previdenziali interni alla Cassa, devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS se non dispongono di altra copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione pensionistica correlata.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento del contributo, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
  • Quando un termine di versamento è differito da una fonte normativa secondaria legittimamente attuativa della legge, il differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
  • Nel calcolo della prescrizione contributiva rileva il momento in cui il pagamento doveva essere effettuato, poiché il credito sorge dal fatto costitutivo del reddito prodotto ma diventa esigibile alla scadenza del termine di versamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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