Cassazione Civile, Ordinanza n. 31101/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, con cui l’Ufficio aveva recuperato maggior IRES, IRAP e IVA assumendo che alcune operazioni fatturate dalla ditta individuale indicata come fornitore fossero oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo non provata la fittizietà delle operazioni e valorizzando la regolarità formale delle fatture, della contabilità, della lettera di incarico e dei pagamenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti e della disciplina IVA e reddituale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell’Ufficio un onere probatorio eccessivo e avesse attribuito valore decisivo a documenti formali inidonei a provare l’effettività delle prestazioni; dall’altro, omesso esame di fatti decisivi, in particolare gli indizi relativi alla mancanza di mezzi e personale del fornitore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; non è sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti. La CTR, invece, aveva svalutato senza adeguata motivazione gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, tra cui la carenza di mezzi e dipendenti del fornitore, e aveva attribuito rilievo decisivo a documenti formali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per censurare la violazione di norme di diritto sul riparto dell’onere della prova e sulla disciplina delle operazioni inesistenti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla struttura e ai mezzi del fornitore
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IVA applicabile alle detrazioni contestate
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione dell’IVA su operazioni contestate
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sulla fatturazione, non sufficiente da sola a provare l’effettività dell’operazione
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle sanzioni e della contestazione fiscale
richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, operante solo in presenza di effettività dell’operazione
la Corte lo assume come base del corretto riparto dell’onere della prova: prima l’Ufficio prova, anche per presunzioni, l’inesistenza dell’operazione; poi il contribuente deve provare l’effettività del costo/detraibilità
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro che consente di fondare l’accertamento anche su elementi indiziari
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base della rettifica IVA fondata anche su presunzioni o indizi
Massime di principio
- Nelle controversie relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta forniti dall’Ufficio elementi indiziari idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza della prestazione o della cessione contestata.
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà dell’operazione, perché tali elementi possono essere facilmente simulati in presenza di operazioni fittizie.
- Il giudice di merito deve valutare sia singolarmente sia complessivamente gli indizi offerti dall’Amministrazione e motivare specificamente sulle ragioni della loro eventuale inattendibilità, senza limitarsi a formule generiche sulla pretesa mancanza di prova.
- La prova contraria del contribuente deve riguardare la sostanza dell’operazione e non può ridursi a documentazione formale o contabile priva di riscontri oggettivi sull’effettiva esecuzione delle prestazioni.
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