Cassazione Civile, Ordinanza n. 31023/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda l’equa riparazione per irragionevole durata di due giudizi presupposti davanti al TAR, introdotti nel 2002 e definiti nel 2017, nel corso dei quali l’originario ricorrente è deceduto e gli eredi si sono costituiti. La Corte d’appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 e poi in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva liquidato l’indennizzo applicando i parametri dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 ma con una decurtazione di un terzo e senza riconoscere alcun importo iure proprio per il periodo di durata irragionevole maturato dopo la costituzione degli eredi. I ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, nonché omesso esame di fatti decisivi, censurando sia i criteri di liquidazione del quantum, sia la mancata attribuzione dell’indennizzo per il segmento temporale successivo alla loro costituzione nel processo presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001, essendo i ricorsi per equa riparazione successivi alla riforma del 2015, e ha condiviso la detrazione dei periodi di perenzione e sospensione/interruzione del processo presupposto. Ha però cassato il decreto impugnato nella parte in cui aveva ridotto di un terzo l’indennizzo senza alcuna motivazione e nella parte in cui aveva negato l’indennizzo iure proprio per il periodo di circa sette mesi e quindici giorni successivo alla costituzione degli eredi, ritenuto arrotondabile ad un anno. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento di euro 9.000,00 complessivi a titolo iure hereditatis, oltre interessi, e di euro 800,00 complessivi a titolo iure proprio per ciascuno dei due giudizi, oltre interessi, con regolazione anche delle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
Ai fini del computo della durata ragionevole del processo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
Per i ricorsi proposti dopo la riforma del 2015 si applica il regime che prevede un indennizzo compreso tra 400 e 800 euro per anno di ritardo; la scelta del moltiplicatore annuo rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Riguarda l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’equa riparazione.
art. 6 CEDU
Rileva quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il controllo sulla scelta del moltiplicatore annuo è sindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 392 c.p.c.
Regola la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, per i ricorsi soggetti alla disciplina successiva alla riforma del 2015, l’indennizzo va determinato secondo l’art. 2-bis L. n. 89/2001, entro i limiti monetari previsti per anno di ritardo, con valutazione equitativa del giudice di merito.
- Nel calcolo della durata irragionevole del processo presupposto devono essere esclusi i periodi di sospensione, perenzione o altre interruzioni non imputabili alla fisiologica pendenza del giudizio, secondo i criteri espressamente indicati dalla legge.
- La riduzione dell’indennizzo rispetto ai parametri base richiede una motivazione effettiva e comprensibile; una decurtazione meramente incidentale o non sorretta da spiegazione è censurabile in cassazione.
- Se, durante il processo presupposto, la parte originaria muore e gli eredi si costituiscono nel giudizio, questi hanno diritto all’indennizzo anche iure proprio per l’ulteriore durata irragionevole maturata dopo la loro rituale costituzione, perché il processo permane oggettivamente irragionevole anche nei confronti dei successori.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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