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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31024/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una società creditrice, ammessa al passivo di un fallimento poi durato oltre il ragionevole, per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata della procedura. La Corte d’appello di Brescia aveva riconosciuto la non ragionevole durata del fallimento per tre anni, cinque mesi e diciotto giorni e liquidato l’indennizzo. Il Ministero della giustizia, nel proporre opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, sosteneva l’inesistenza del danno e il mancato diritto all’indennizzo, perché la posta in gioco era minima (credito complessivo di euro 2.000) e, in sostanza, il creditore non avrebbe comunque potuto partecipare utilmente al riparto finale per incapienza dell’attivo. Respinta l’opposizione, il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi fondati sulla violazione dell’art. 2-bis, comma 3, e dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001: da un lato contestava il criterio di determinazione del valore della causa nel fallimento in presenza di incapienza prevedibile; dall’altro deduceva che la pretesa fosse irrisoria/bagattellare e quindi insuscettibile di generare danno indennizzabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul valore della causa, ribadendo che, ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata di un fallimento, il valore va riferito al credito ammesso al passivo e non alla quota effettivamente recuperata nel riparto, poiché quest’ultima dipende da fattori estranei alla natura ed entità del credito. Ha inoltre escluso che la consapevolezza dell’incapienza dell’attivo o l’asserita irrilevanza della pretesa escludessero automaticamente il danno, perché il creditore ammesso al passivo non è assimilabile a chi agisca con domanda originariamente infondata. La Corte ha anche respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per sottoscrizione da parte di Procuratore dello Stato, affermando che l’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato consente la sottoscrizione e la rappresentanza anche ai procuratori dello Stato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Norma richiamata come base dell’opposizione avverso il decreto di equa riparazione; il ricorso del Ministero è stato proposto contro il rigetto dell’opposizione.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    La misura dell’indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato; nel fallimento il valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo, non alla somma effettivamente recuperata nel riparto.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa va letta in coerenza con i criteri elaborati dalla giurisprudenza, valutando elementi oggettivi e soggettivi; nel caso concreto non è stata ritenuta idonea a escludere il danno.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    La norma che esclude l’indennizzo per chi era consapevole dell’infondatezza delle proprie domande o difese non si applica al creditore ammesso al passivo e rimasto insoddisfatto per incapienza dell’attivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del dedotto vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, consentito solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione o di contrasto irriducibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

  • art. 8 L. n. 103/1979

    Indica che l’Avvocatura generale dello Stato è costituita da avvocati e procuratori dello Stato e che questi possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni.

  • art. 9 L. n. 103/1979

    Conferma il ruolo dell’Avvocatura generale dello Stato nella rappresentanza e difesa delle amministrazioni davanti alla Corte di cassazione e alle altre supreme giurisdizioni.

  • art. 19 L. n. 103/1979

    Attribuisce ad avvocati e procuratori dello Stato la trattazione degli affari assegnati e ai procuratori il servizio di procura.

  • art. 1 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Consente agli avvocati dello Stato, e in applicazione del sistema anche ai procuratori, di esercitare le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni senza bisogno di mandato.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata ritenuta inapplicabile nel caso, poiché il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il "valore della causa" va normalmente commisurato al credito ammesso al passivo, non alla percentuale poi concretamente recuperata dal creditore nel riparto finale.
  • La consapevolezza dell’incapienza dell’attivo non esclude di per sé il diritto all’indennizzo ex L. n. 89/2001, perché il creditore insinuato e ammesso al passivo non è assimilabile alla parte che abbia proposto domande originariamente infondate.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa richiede una valutazione complessiva, oggettiva e soggettiva, della concreta importanza economica della lite; non basta il solo esito economico sfavorevole dipendente dall’insufficienza dell’attivo.
  • Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione della decisione di merito è molto limitato e non consente una rivalutazione del merito se non nei rigorosi casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, anche i procuratori dello Stato possono svolgere la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni davanti alle magistrature superiori, senza che sia necessaria una specifica investitura ulteriore diversa dalla qualità rivestita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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