Cassazione Civile, Ordinanza n. 30998/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato per il recupero di IVA, IRAP e IRPEF in base a un precedente avviso di accertamento. La contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza degli atti solo con il preavviso di fermo e deduceva che né l'invito a comparire né l'avviso di accertamento le erano stati validamente notificati. In cassazione articolava tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 140 c.p.c., sostenendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'invito a comparire e dell'avviso di accertamento per mancanza della prova della spedizione o dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa al deposito; con il secondo, in via subordinata, censurava la ritenuta regolarità delle notifiche benché gli atti non fossero stati notificati presso il proprio studio legale; con il terzo, ulteriormente subordinato, denunciava anche la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. La CTR aveva invece ritenuto irrilevante la mancata comunicazione dell'"invito al pagamento" e valido l'avviso di accertamento, reputando sufficiente la documentazione prodotta e non necessaria querela di falso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha invece dichiarato inammissibile, nella parte relativa all'"invito a comparire", il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era pronunciata sull'"invito al pagamento". Quanto alla notifica dell'atto impositivo, ha affermato che in caso di notifica postale per irreperibilità relativa occorre la produzione non solo dell'avviso di ricevimento della prima raccomandata ma anche dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
disciplina la notificazione degli atti tributari e viene richiamato in relazione alla validità della notifica dell'invito e dell'avviso di accertamento.
è la norma di riferimento per la notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte ne richiama l'applicazione coordinata con la disciplina tributaria.
richiamato nel terzo motivo come parametro della notificazione in materia di riscossione.
viene richiamato per l'ammissibilità della memoria depositata dall'ente di riscossione nel rito camerale di legittimità.
richiamato per la disciplina del controricorso nei termini di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, ma investe un atto o un profilo diverso da quello esaminato dal giudice di merito.
- In tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento richiede non solo la dimostrazione della spedizione della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ma anche la produzione del relativo avviso di ricevimento.
- La notificazione dell'atto tributario non può ritenersi validamente provata se manca in giudizio la documentazione necessaria a verificare l'esito della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
- La mancata comunicazione di un invito prodromico al pagamento non determina, di regola, la nullità degli atti successivi quando l'ordinamento prevede per tale adempimento una funzione meramente sollecitatoria e non una sanzione di invalidità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31023/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31024/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31025/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31027/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2024 del 04/12/2024
- ordinanza_civile · 4 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31034/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →