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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30998/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo notificato per il recupero di IVA, IRAP e IRPEF in base a un precedente avviso di accertamento. La contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza degli atti solo con il preavviso di fermo e deduceva che né l'invito a comparire né l'avviso di accertamento le erano stati validamente notificati. In cassazione articolava tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 140 c.p.c., sostenendo la nullità o inesistenza della notificazione dell'invito a comparire e dell'avviso di accertamento per mancanza della prova della spedizione o dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa al deposito; con il secondo, in via subordinata, censurava la ritenuta regolarità delle notifiche benché gli atti non fossero stati notificati presso il proprio studio legale; con il terzo, ulteriormente subordinato, denunciava anche la violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. La CTR aveva invece ritenuto irrilevante la mancata comunicazione dell'"invito al pagamento" e valido l'avviso di accertamento, reputando sufficiente la documentazione prodotta e non necessaria querela di falso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha invece dichiarato inammissibile, nella parte relativa all'"invito a comparire", il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era pronunciata sull'"invito al pagamento". Quanto alla notifica dell'atto impositivo, ha affermato che in caso di notifica postale per irreperibilità relativa occorre la produzione non solo dell'avviso di ricevimento della prima raccomandata ma anche dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    disciplina la notificazione degli atti tributari e viene richiamato in relazione alla validità della notifica dell'invito e dell'avviso di accertamento.

  • art. 140 c.p.c.

    è la norma di riferimento per la notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte ne richiama l'applicazione coordinata con la disciplina tributaria.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel terzo motivo come parametro della notificazione in materia di riscossione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato per l'ammissibilità della memoria depositata dall'ente di riscossione nel rito camerale di legittimità.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del controricorso nei termini di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, ma investe un atto o un profilo diverso da quello esaminato dal giudice di merito.
  • In tema di notificazione di atti impositivi a mezzo posta per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento richiede non solo la dimostrazione della spedizione della seconda raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ma anche la produzione del relativo avviso di ricevimento.
  • La notificazione dell'atto tributario non può ritenersi validamente provata se manca in giudizio la documentazione necessaria a verificare l'esito della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale.
  • La mancata comunicazione di un invito prodromico al pagamento non determina, di regola, la nullità degli atti successivi quando l'ordinamento prevede per tale adempimento una funzione meramente sollecitatoria e non una sanzione di invalidità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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