Cassazione Civile, Ordinanza n. 31027/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
Una società appaltatrice aveva eseguito opere edili in un complesso immobiliare industriale e commerciale di proprietà di una società di leasing e concesso in leasing a una società utilizzatrice. Il contratto di appalto prevedeva che il corrispettivo fosse pagato direttamente dalla società di leasing alla ricezione delle fatture vistate dal direttore lavori. A seguito del mancato pagamento di alcune fatture, l'appaltatrice aveva chiesto il pagamento anche per opere ulteriori rispetto al contratto, sostenendo che la società di leasing fosse tenuta al corrispettivo in base alla struttura complessiva dell'operazione, a una delegazione di debito e, per le opere extra contratto, anche per responsabilità da contatto sociale o per indebito arricchimento. Gli arbitri avevano riconosciuto solo parzialmente il credito, escludendo la responsabilità della società di leasing per le opere extra contratto. La società appaltatrice aveva quindi impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello e poi in Cassazione, denunciando: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe trascurato di esaminare il motivo di impugnazione relativo alla violazione del contraddittorio, fondato sul rilievo arbitrale della prosecuzione dei lavori nonostante il mancato pagamento delle fatture; 2) violazione degli artt. 829, comma 1, n. 9, e 101 c.p.c., sostenendo che gli arbitri avevano deciso su fatti e questioni non previamente sottoposti al contraddittorio, in particolare la conoscenza del contenuto del contratto di leasing e la prosecuzione dei lavori dopo l'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza, qualificandola però come censura di merito e non come reale violazione del contraddittorio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la nullità del lodo per violazione del contraddittorio ricorre solo quando la decisione arbitrale si fondi su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alle parti; nel caso concreto, invece, gli arbitri avevano valutato documenti prodotti dalla stessa ricorrente, in particolare il contratto di appalto e quello di leasing, ricostruendo il rapporto e il perimetro della delegazione di debito, nonché la prosecuzione dei lavori dopo il mancato pagamento, come tipica attività di valutazione del materiale probatorio e non come introduzione di una questione nuova. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il motivo, pur reputandolo inidoneo a fondare l'annullamento perché attinente al merito e non a un vizio processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare nullità della sentenza d'appello.
art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.
La nullità del lodo per violazione del contraddittorio sussiste solo se gli arbitri decidono su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alle parti.
Il principio del contraddittorio impone al giudice di assicurare alle parti la possibilità di interloquire quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio; non riguarda la mera valutazione del materiale probatorio già acquisito.
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere una domanda risarcitoria, ma la censura è stata respinta perché il relativo profilo era ricondotto alla valutazione dei fatti e delle prove, non a una violazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità del lodo per violazione del contraddittorio non si configura quando gli arbitri si limitano a valutare documenti e circostanze già introdotti dalle parti, anche se ne traggono conclusioni diverse da quelle auspicate.
- L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni nuove di fatto o miste di fatto e diritto che richiedano un'effettiva possibilità difensiva ulteriore; non comprende la mera diversa lettura del materiale probatorio o la ricostruzione della vicenda controversa.
- In sede di impugnazione per nullità del lodo non è consentito trasformare in vizio processuale una doglianza che investe in realtà la valutazione di merito compiuta dagli arbitri.
- Quando il giudice d'appello esamina espressamente una doglianza e la respinge qualificandola come censura di merito, non ricorre omessa pronuncia.
- Se la parte che invoca la responsabilità di un soggetto per il pagamento di opere ulteriori produce i documenti contrattuali rilevanti, gli arbitri possono confrontarli e interpretarne il contenuto senza necessità di una previa autonoma rimessione al contraddittorio, purché non introducano fatti o questioni del tutto estranei al thema decidendum.
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