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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31025/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo civile pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, iniziato il 1 ottobre 2009 dal dante causa della resistente e proseguito da quest'ultima dopo la morte del medesimo. La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto un indennizzo sia 'iure successionis' per la durata eccedente maturata in capo al de cuius, sia 'iure proprio' per la durata ulteriore patita dall'erede dopo la sua costituzione nel processo presupposto. Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe liquidato l'indennizzo 'iure proprio' nonostante l'adesione dell'opposta alla tesi ministeriale; (2) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e dell'art. 81 c.p.c., contestando che, una volta intervenuta la costituzione dell'erede, dovesse decorrere un nuovo termine ragionevole e che non potesse riconoscersi l'indennizzo anche per il periodo successivo alla successione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso in primo luogo il vizio di ultrapetizione, osservando che non vi era stata una vera rinuncia al diritto da parte della resistente, ma solo una condivisione limitata alla compensazione delle spese, priva di efficacia abdicativa e comunque non formulata nelle forme idonee. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che, in presenza di un processo già irragionevolmente lungo al momento del decesso del dante causa, l'erede può cumulare il diritto all'indennizzo maturato 'iure successionis' con quello 'iure proprio' per il segmento di durata ulteriore successivo alla propria rituale costituzione, purché il ritardo ecceda il parametro di ragionevolezza applicabile al caso concreto. Ha inoltre confermato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché non vi era stata una rinuncia al diritto azionato, ma solo una adesione limitata al tema delle spese, inidonea a fondare l'ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura viene esaminata come dedotta violazione di legge, ma entrambe le doglianze risultano infondate.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Il parametro di ragionevole durata va applicato al processo presupposto anche nei segmenti temporalmente distinti; il diritto all'indennizzo può maturare sia in capo al de cuius sia in capo all'erede per la durata successiva alla sua costituzione.

  • art. 81 c.p.c.

    La successione nel diritto sostanziale/processuale non impedisce al successore di far valere il proprio diritto all'indennizzo per il ritardo subito dopo il suo subentro.

  • art. 110 c.p.c.

    La continuità della posizione processuale dell'erede rispetto al dante causa non introduce un automatismo risarcitorio, dovendosi sempre verificare il concreto pregiudizio da ritardo.

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è dovuto il contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La disposizione sulla sanzione per il rigetto dell'impugnazione non si applica al giudizio di equa riparazione, perché non soggetto a contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione la durata irragionevole del processo presupposto deve essere valutata per singoli segmenti temporali quando intervenga la successione nel rapporto processuale, distinguendo il danno maturato dal de cuius da quello eventualmente patito dal successore dopo la sua costituzione.
  • L'erede che subentri in un processo già irragionevolmente lungo può ottenere l'indennizzo sia 'iure successionis' per il ritardo già maturato in capo al dante causa, sia 'iure proprio' per l'ulteriore durata eccedente sofferta dopo il subentro, senza che operi un divieto di cumulo tra le due poste, purché i periodi siano autonomamente apprezzati.
  • La mera adesione della parte avversaria a una tesi processuale, limitata ad aspetti accessori come la compensazione delle spese, non integra rinuncia al diritto sostanziale azionato e non determina ultrapetizione se il giudice liquida l'indennizzo richiesto.
  • Nel sistema della L. n. 89/2001 l'indennizzo non ha natura automatica e sanzionatoria astratta, ma funzione riparatoria correlata al concreto patema e all'interesse della parte alla sollecita definizione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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