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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, poi rettificato, avente a oggetto un fabbricato e una porzione di terreno. La promissaria acquirente ha chiesto la risoluzione per inadempimento dei promittenti venditori, deducendo di non aver ricevuto in tempo la documentazione relativa all'immobile e di non aver così potuto stipulare il mutuo bancario necessario per l'acquisto; ha domandato anche la restituzione del doppio della caparra confirmatoria e il risarcimento dei danni ulteriori. I promittenti venditori hanno sostenuto invece di aver consegnato tutta la documentazione al difensore della controparte e che era stata la promissaria acquirente a non attivarsi tempestivamente, nonostante diffida ad adempiere, chiedendo a loro volta la risoluzione del contratto, la ritenzione della caparra e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti del preliminare, condannando i venditori alla restituzione della sola caparra ricevuta e rigettando il resto. In appello i venditori hanno visto confermata la decisione. In cassazione hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 36, 99 e 112 c.p.c. per asserita erronea qualificazione delle loro difese come domanda riconvenzionale e conseguente ultrapetizione; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente sulla rilevanza della prova testimoniale e della raccomandata del 27/12/2006; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata considerazione della testimonianza e delle raccomandate. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto in realtà a ottenere una diversa interpretazione degli atti processuali, attività riservata al giudice di merito, evidenziando inoltre che la corte territoriale aveva interpretato correttamente la comparsa di risposta valorizzandone il tenore letterale e le conclusioni. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né meramente apparente: la corte d'appello aveva effettivamente esaminato testimonianza e raccomandate, escludendone la rilevanza probatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché censurava un fatto che era stato esaminato e non omesso, sia perché, trattandosi di doppia conforme, operava la preclusione all'uso del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione dei promittenti venditori. Ha confermato la sentenza di appello che, in una controversia su preliminare di compravendita immobiliare, aveva respinto le doglianze dei venditori e mantenuto la decisione di primo grado di cessazione degli effetti del contratto, con restituzione alla promissaria acquirente della sola caparra di Euro 35.000, oltre interessi. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione; il n. 3 riguarda violazione di legge, il n. 4 la nullità della sentenza per vizi di motivazione nei limiti del minimo costituzionale, il n. 5 l'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti oggi consentiti.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata in relazione alla qualificazione delle difese.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o è obiettivamente incomprensibile.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nel contesto della diffida ad adempiere inviata alla promissaria acquirente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme, preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti storici quando le decisioni di merito sono fondate sulle stesse ragioni o sullo stesso iter logico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, impone il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti processuali è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare una censura di ultrapetizione in una richiesta di nuova lettura della comparsa o delle conclusioni.
  • La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone che sia prima dimostrata l'erronea interpretazione dell'atto di parte; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è circoscritto all'inesistenza della motivazione in senso costituzionale, non potendo essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa motivazione quando la sentenza impugnata dà conto, anche sinteticamente, dell'esame delle prove e ne esclude la rilevanza; la parte non può qualificare come omissione il semplice dissenso rispetto alla valutazione svolta.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il fatto storico è stato già esaminato dal giudice di merito, seppure con esito non favorevole alla parte.
  • In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sull'omesso esame di fatti storici ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quando i due giudici di merito abbiano deciso la controversia sulla base delle stesse ragioni o dello stesso percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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