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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32110/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 emesso dal Comune nei confronti di una società costruttrice per fabbricati destinati alla vendita (cd. beni-merce). La contribuente aveva impugnato l'atto e la domanda era stata rigettata in primo grado; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente il gravame, escludendo le sanzioni sulla base della sopravvenuta disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 e del favor rei. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di appello avrebbe eliminato le sanzioni applicando d'ufficio la legge n. 160/2019, mentre l'appellante si era limitata a contestarle in relazione alla dichiarazione IMU sui beni-merce prevista dal d.l. n. 102/2013; (2) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., per avere il giudice fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; (3) violazione delle norme sull'IMU e sulle sanzioni tributarie, sostenendo che l'art. 1, comma 769, l. n. 160/2019 non introduce una norma sanzionatoria più favorevole e non elimina la sanzione per omesso versamento dovuta per l'anno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo, ritenendo corretta la tesi del Comune secondo cui la sopravvenuta disciplina dell'IMU non ha abrogato l'obbligo di presentazione della dichiarazione per i beni-merce né ha determinato un effetto di favor rei idoneo a escludere le sanzioni per annualità anteriori. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando integralmente il ricorso introduttivo della società contribuente. I primi due motivi restano assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la contribuente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le esenzioni e agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: quando la norma subordina il beneficio alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, tale adempimento non può essere sostituito dalla mera conoscenza di fatto dell'ente impositore.
  • La sopravvenienza di una disciplina che elimina, per il futuro, l'obbligo di versamento o modifica il regime fiscale non comporta automaticamente l'estinzione delle sanzioni relative a periodi anteriori, se il tributo era ancora dovuto per quelle annualità e il precetto originario non risulta radicalmente abrogato.
  • Il principio del favor rei in materia tributaria sanzionatoria opera solo quando la successione normativa determini un effettivo affievolimento della punibilità della stessa fattispecie; non si applica quando la norma sopravvenuta riguarda solo il regime dell'imposta o del beneficio e non la sanzione per l'inadempimento pregresso.
  • L'abrogazione o modifica di un tributo, con effetto per il futuro o per determinati presupposti, non elimina ex se la responsabilità sanzionatoria per l'omesso adempimento relativo ad annualità pregresse, salvo che il legislatore abbia effettivamente rimosso il presupposto impositivo per il passato.
  • Quando la controversia è definita sulla base di un orientamento ormai consolidato dopo la proposizione del ricorso, è possibile compensare le spese dei gradi di merito, pur ponendo a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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