Cassazione Civile, Ordinanza n. 32110/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 emesso dal Comune nei confronti di una società costruttrice per fabbricati destinati alla vendita (cd. beni-merce). La contribuente aveva impugnato l'atto e la domanda era stata rigettata in primo grado; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente il gravame, escludendo le sanzioni sulla base della sopravvenuta disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 e del favor rei. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di appello avrebbe eliminato le sanzioni applicando d'ufficio la legge n. 160/2019, mentre l'appellante si era limitata a contestarle in relazione alla dichiarazione IMU sui beni-merce prevista dal d.l. n. 102/2013; (2) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., per avere il giudice fondato la decisione su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; (3) violazione delle norme sull'IMU e sulle sanzioni tributarie, sostenendo che l'art. 1, comma 769, l. n. 160/2019 non introduce una norma sanzionatoria più favorevole e non elimina la sanzione per omesso versamento dovuta per l'anno 2015.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo, ritenendo corretta la tesi del Comune secondo cui la sopravvenuta disciplina dell'IMU non ha abrogato l'obbligo di presentazione della dichiarazione per i beni-merce né ha determinato un effetto di favor rei idoneo a escludere le sanzioni per annualità anteriori. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando integralmente il ricorso introduttivo della società contribuente. I primi due motivi restano assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la contribuente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; n. 4; n. 3
indicato quale parametro di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove nel processo tributario
richiamato sul contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d'ufficio
richiamato sul divieto di nuove questioni in appello
norma sanzionatoria per omesso versamento richiamata dal Comune e posta a confronto con la disciplina sopravvenuta
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato quale disposizione sul favor rei in materia sanzionatoria tributaria
art. 2, commi 2 e 5-bis, d.l. n. 102/2013
disciplinano l'agevolazione IMU per i fabbricati-merce e l'obbligo di dichiarazione a pena di decadenza
art. 1, comma 769, l. n. 160/2019
disposizione della nuova disciplina IMU che non abroga l'obbligo dichiarativo e non introduce una causa di esonero sanzionatorio per annualità pregresse
art. 1, comma 751, l. n. 160/2019
richiamato per la disciplina IMU dei fabbricati-merce fino al 2021 e dal 2022
art. 3, comma 1, l. n. 212/2000
richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia delle norme tributarie nel tempo
richiamato per la decisione nel merito da parte della Cassazione
non citato espressamente nel testo ma la decisione valorizza il carico probatorio sull'agevolazione mediante dichiarazione; omessa presentazione impedisce il beneficio
art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013
obbligo dichiarativo quale condizione necessaria e a pena di decadenza per il beneficio fiscale
Massime di principio
- Le esenzioni e agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: quando la norma subordina il beneficio alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, tale adempimento non può essere sostituito dalla mera conoscenza di fatto dell'ente impositore.
- La sopravvenienza di una disciplina che elimina, per il futuro, l'obbligo di versamento o modifica il regime fiscale non comporta automaticamente l'estinzione delle sanzioni relative a periodi anteriori, se il tributo era ancora dovuto per quelle annualità e il precetto originario non risulta radicalmente abrogato.
- Il principio del favor rei in materia tributaria sanzionatoria opera solo quando la successione normativa determini un effettivo affievolimento della punibilità della stessa fattispecie; non si applica quando la norma sopravvenuta riguarda solo il regime dell'imposta o del beneficio e non la sanzione per l'inadempimento pregresso.
- L'abrogazione o modifica di un tributo, con effetto per il futuro o per determinati presupposti, non elimina ex se la responsabilità sanzionatoria per l'omesso adempimento relativo ad annualità pregresse, salvo che il legislatore abbia effettivamente rimosso il presupposto impositivo per il passato.
- Quando la controversia è definita sulla base di un orientamento ormai consolidato dopo la proposizione del ricorso, è possibile compensare le spese dei gradi di merito, pur ponendo a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità.
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