Cassazione Civile, Ordinanza n. 25046/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una società privata accreditata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL per il pagamento di euro 6.758,07, oltre accessori, quale recupero dello sconto applicato sul corrispettivo dovuto per prestazioni di patologia clinica e analisi biologiche rese nel gennaio 2013 a favore di assistiti convenzionati. Il giudizio di opposizione si era concluso in primo grado con il rigetto dell'opposizione dell'ASL, ma in appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto inefficace il contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 perché stipulato solo il 2.10.2013, dunque dopo l'esecuzione delle prestazioni, escludendo che un accordo successivo potesse convalidare o ratificare retroattivamente prestazioni già rese in assenza di un valido rapporto contrattuale. In cassazione la società privata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe deciso sulla diversa questione dell'inefficacia del titolo negoziale senza rimettere le parti in condizione di contraddire; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sulla validità ed efficacia del rapporto; 3) violazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e di altre norme di sistema (art. 32, comma 8, L. n. 449/1997; art. 2, comma 5, L. n. 549/1995; art. 1, comma 32, L. n. 662/1996; artt. 1322, 1372 e 2697 c.c.), lamentando che nel settore sanitario accreditato la contrattazione è fisiologicamente successiva alla fase programmatoria e può essere conclusa anche nell'anno seguente, una volta determinati i tetti di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo errata la tesi della Corte d'appello secondo cui il contratto ex art. 8-quinquies non potrebbe produrre effetti per prestazioni precedenti alla sua stipulazione. La Corte ha dato continuità a un principio già espresso in una decisione coeva, secondo cui, in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il contratto con la pubblica amministrazione può essere stipulato con effetti retroattivi anche nell'anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, poiché si tratta di contratti imposti dalla legge, inseriti in un modulo procedimentale a formazione progressiva e condizionato dalla determinazione dei tetti di spesa annuali, che possono intervenire anche oltre l'anno di riferimento purché in tempi ragionevoli. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come parametro del contraddittorio; la doglianza è rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
invocato per dedurre il giudicato interno sulla validità ed efficacia del rapporto; motivo assorbito.
art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
il contratto previsto dalla norma per le prestazioni rese da strutture private accreditate può essere stipulato con effetti retroattivi anche l'anno successivo, in un modulo procedimentale a formazione progressiva e nei tempi ragionevoli richiesti dalla programmazione sanitaria.
art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449
norma richiamata dalla ricorrente nel sistema di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
art. 2, comma 5, L. 28 dicembre 1995, n. 549
norma richiamata dalla ricorrente nel sistema di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
art. 1, comma 32, L. 23 dicembre 1996, n. 662
norma richiamata dalla ricorrente nel sistema di programmazione e contenimento della spesa sanitaria.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rilevanza del regolamento contrattuale nel sistema sanitario.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla vincolatività del contratto stipulato.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; non vi è specifica statuizione della Corte su questo profilo.
Massime di principio
- Nel sistema dell'accreditamento sanitario, il rapporto tra struttura privata e ASL è caratterizzato da una fase autoritativa di programmazione e da una successiva fase negoziale, sicché la stipula del contratto può avvenire anche dopo l'erogazione delle prestazioni quando i tetti di spesa siano stati determinati in tempi ragionevoli.
- Il contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, essendo inserito in un modulo procedimentale imposto dalla legge, può produrre effetti retroattivi rispetto alle prestazioni già eseguite, non essendo corretto negarne l'efficacia per il solo dato cronologico della stipula successiva.
- Quando una decisione di merito viene cassata per accoglimento di un motivo assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
- In materia processuale, la censura sul contraddittorio e quella sul giudicato interno possono rimanere prive di rilievo decisorio se il fondamento della sentenza impugnata viene comunque superato da un principio di diritto dirimente sul merito della controversia.
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