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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25024/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un’operazione di sponsorizzazione nell’anno 2005, inserita in un quadro più ampio di presunta frode fiscale basata su società estere che emettevano fatture per sponsorizzazioni in parte o del tutto inesistenti. Per la contribuente venivano contestate l’indebita deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e l’indebita detrazione IVA, sul presupposto che le fatture fossero soggettivamente inesistenti e, in parte, oggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato il rilievo IVA; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata la partecipazione della società alla frode e valorizzando la neutralità dell’IVA nel regime degli acquisti intracomunitari. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia censura, in sintesi: 1) violazione della disciplina IVA e delle regole sull’onere della prova, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova della frode e trascurato elementi indiziari decisivi (assenza di struttura del fornitore estero, retrocessione di parte del corrispettivo, documento informatico con dati di sovrafatturazione, sproporzione dei corrispettivi rispetto ad altri sponsor); 2) omesso esame di fatti decisivi, per le stesse ragioni; 3) violazione della disciplina sugli acquisti intracomunitari e sul diritto alla detrazione, perché la CTR avrebbe ritenuto che la neutralità contabile dell’operazione escludesse ogni vantaggio e, quindi, ogni recupero IVA, mentre la detrazione non spetta in caso di operazioni inesistenti o di consapevole partecipazione a una frode.

La decisione

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ritiene errata la sentenza impugnata perché ha male applicato le regole sul riparto dell’onere della prova e ha trascurato elementi indiziari rilevanti ai fini della dimostrazione sia dell’inesistenza soggettiva delle operazioni sia della consapevolezza, o della doverosa conoscibilità, da parte del contribuente della frode IVA. Inoltre, chiarisce che la neutralità del meccanismo dell’inversione contabile non consente di riconoscere il diritto alla detrazione quando la fattura indichi un fornitore fittizio e il cessionario sia coinvolto o consapevole dell’evasione. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    il diritto alla detrazione IVA non è riconoscibile quando l’operazione è fittizia o il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto si inseriva in un’evasione d’imposta

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione alla disciplina della fatturazione IVA e alla contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario grava sull’Amministrazione, ma il contribuente deve offrire prova contraria della propria diligenza

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni possono fondare la prova della frode e della consapevolezza del cessionario

  • art. 2729 c.c.

    la prova dell’inesistenza soggettiva e della conoscenza della frode può essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    nel regime degli acquisti intracomunitari la fattura va integrata con l’IVA e registrata secondo le regole previste

  • art. 47 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    la registrazione a debito e a credito rende l’operazione contabile neutra, ma non sana l’inesistenza dell’operazione né esclude il diniego della detrazione in caso di frode

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale accelerato

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche solo per presunzioni che il fornitore sia fittizio e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità professionale, che l’operazione si inseriva in una frode o evasione d’imposta.
  • Non è necessario dimostrare la piena partecipazione del contribuente al sodalizio fraudolento o un’esplicita volontà di evadere; è sufficiente la prova della conoscenza o della conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, del carattere evasivo dell’operazione.
  • Una volta fornito dall’Ufficio un quadro indiziario serio e coerente, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile e di essere estraneo alla frode.
  • La regolarità formale della contabilità, la correttezza apparente dei pagamenti e l’assenza di un vantaggio economico immediato non bastano, da sole, a vincere la prova presuntiva dell’inesistenza soggettiva delle operazioni.
  • Nel regime dell’inversione contabile o degli acquisti intracomunitari, la neutralità contabile dell’operazione non esclude il diniego della detrazione IVA quando la fattura indichi un fornitore fittizio o quando il cessionario sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell’evasione connessa all’operazione.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutti gli indizi rilevanti allegati dall’Amministrazione; una motivazione che li trascuri o li svaluti senza confronto effettivo incorre in errore di sussunzione e di riparto dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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