Cassazione Civile, Ordinanza n. 25027/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per un annualità d'imposta, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, costi e imposta detraibile relativi a fatture emesse da società estere operanti nel settore delle sponsorizzazioni motociclistiche. Secondo l'indagine della Guardia di Finanza, le società estere erano mere strutture fittizie create per schermare un sistema fraudolento: i contratti di sponsorizzazione sarebbero stati intestati a tali società prive di reale organizzazione, mentre i servizi sarebbero stati in realtà resi da soggetti italiani; inoltre, parte rilevante dei corrispettivi sarebbe stata retrocessa in contanti agli sponsor, tra cui la contribuente. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato il rilievo IVA; in appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo non provata la partecipazione della contribuente a una frode carosello e valorizzando la neutralità del regime intracomunitario. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme IVA e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non dimostrata la frode e nel non valorizzare gli indizi raccolti (assenza di struttura dei fornitori esteri, retrocessione di somme, documento informatico con importi reali inferiori a quelli fatturati, sproporzione dei corrispettivi rispetto ad altri sponsor). Con il terzo motivo contestava l'affermazione della CTR secondo cui l'operazione intracomunitaria sarebbe stata neutra e non avrebbe potuto generare vantaggio fiscale, rilevando che la neutralità non opera se la fattura è riferita a operazioni inesistenti o se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA. Il secondo motivo, subordinato, lamentava omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte di giustizia tributaria in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR delle Marche perché la motivazione aveva erroneamente escluso la rilevanza del quadro indiziario e aveva applicato in modo improprio il principio di neutralità dell'IVA in presenza di operazioni soggettivamente e parzialmente oggettivamente inesistenti. È stato disposto rinvio alla competente corte di giustizia tributaria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione dell'IVA non sussiste quando l'operazione fatturata è soggettivamente inesistente o quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione dell'imposta.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato nel quadro delle regole di fatturazione IVA, ma non consente la detrazione se la fattura è riferita a operazioni fittizie.
art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Nel regime intracomunitario la registrazione ai fini IVA opera in via di neutralità contabile, ma tale neutralità non copre operazioni inesistenti o fraudolente.
art. 47 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
La doppia registrazione dell'acquisto intracomunitario rende l'operazione neutra solo in presenza di operazioni reali e lecite; non preclude il diniego della detrazione in caso di fatture fittizie.
L'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza e inconsapevolezza.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare la partecipazione consapevole del contribuente alla frode IVA.
La prova della frode e della consapevolezza del cessionario può essere desunta da elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo necessario un accertamento diretto della partecipazione all'accordo criminoso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ravvisato un errore di sussunzione e di riparto dell'onere della prova da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo, formulato come omesso esame di fatti decisivi, è stato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi sostanziali.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche per presunzioni che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Non è necessario dimostrare la partecipazione del contribuente all'accordo fraudolento o la sua piena consapevolezza soggettiva della frode: è sufficiente provare, con elementi oggettivi specifici, una conoscibilità della falsità del fornitore e della frode in atto.
- Una volta fornito un serio quadro indiziario dall'Amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare la propria estraneità alla frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, la correttezza dei pagamenti e l'assenza di un vantaggio economico diretto non sono, di per sé, elementi idonei a escludere la partecipazione consapevole a un'evasione IVA.
- Nel regime dell'inversione contabile o degli acquisti intracomunitari, la neutralità dell'operazione non opera quando la fattura indichi un fornitore fittizio o quando il cessionario fosse consapevole, o dovesse esserlo, della frode IVA sottostante.
- Il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio; è censurabile la decisione che escluda apoditticamente la frode o la consapevolezza del contribuente senza confrontarsi con elementi come assenza di struttura del fornitore, retrocessione dei corrispettivi e sproporzione economica delle prestazioni fatturate.
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