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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25002/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ASL)

La controversia

La controversia riguarda il corrispettivo dovuto a una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni rese nell'anno 2009 in favore di una ASL. La struttura sosteneva di aver erogato prestazioni oltre quanto già pagato dall'azienda sanitaria e chiedeva, in via principale, il differenziale tra quanto complessivamente erogato e quanto effettivamente corrisposto; in subordine, chiedeva la differenza tra il budget annuale 2009 e quanto già pagato dalla ASL. La questione centrale era l'individuazione del tetto di spesa applicabile al 2009: la struttura sosteneva che, per il periodo gennaio-luglio 2009, dovesse valere il tetto dell'anno 2007, poiché le determinazioni sul budget 2008 erano state annullate; la Corte d'appello ha invece ritenuto applicabile per l'intero 2009 la delibera commissariale n. 43 del 24/6/2009, con tetto pari a euro 250.928,00, e ha riconosciuto solo euro 13.520,10, ossia la differenza tra tale tetto e quanto la ASL aveva già pagato, escludendo che i ticket dei pazienti potessero essere computati nel budget. La ASL ha proposto ricorso principale lamentando: omesso esame del fatto che, nel calcolo dell'ingiustificato arricchimento, si dovessero considerare anche i ticket incassati dalla struttura; violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la Corte d'appello liquidato l'indennizzo oltre il limite dell'arricchimento, senza decurtare i ticket; applicazione indebita del d.lgs. n. 231 del 2002 agli interessi. La struttura ha proposto ricorso incidentale sostenendo che per gennaio-luglio 2009 dovesse applicarsi il tetto del 2007 e che, quindi, la somma residua dovuta fosse ben maggiore di quella riconosciuta dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della struttura sanitaria, affermando che per l'intero anno 2009 era correttamente applicabile il tetto di spesa fissato con la delibera commissariale n. 43 del 24/6/2009, senza dover tornare al tetto 2007. Ha invece accolto il ricorso principale dell'ASL sul punto decisivo della quantificazione dell'arricchimento, stabilendo che, in assenza di contratto scritto, l'arricchimento dell'ASL va determinato sul costo che avrebbe sostenuto per acquistare le medesime prestazioni, al netto dei ticket pagati dai pazienti, che non possono concorrere al tetto di spesa né essere considerati arricchimento della ASL. È stato inoltre accolto il motivo dell'ASL sugli interessi, con esclusione dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 all'azione ex art. 2041 c.c., poiché si tratta di credito indennitario e non di corrispettivo da transazione commerciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito ridetermini la somma spettante alla struttura secondo il principio di diritto enunciato e regoli anche le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione: l'onere di dimostrarlo grava sulla ASL debitrice.
  • Il tetto di spesa sanitaria può essere determinato anche successivamente all'inizio dell'anno o alla stipulazione del rapporto, purché in un tempo ragionevole; fino a tale determinazione può farsi riferimento al budget dell'anno precedente, nei limiti consentiti dal quadro normativo e dagli atti sopravvenuti.
  • In assenza di un contratto scritto valido, il credito della struttura sanitaria per ingiustificato arricchimento si commisura al costo che l'amministrazione avrebbe sostenuto per ottenere le medesime prestazioni, ma deve essere calcolato al netto dei ticket pagati dagli utenti, perché tali somme non costituiscono spesa della ASL.
  • Il ticket sanitario, essendo compartecipazione dell'assistito alla spesa, non concorre al raggiungimento del tetto di spesa della pubblica amministrazione e non può essere sottratto dal quantum dovuto alla struttura come se fosse un risparmio dell'ASL.
  • Il credito ex art. 2041 c.c. ha natura indennitaria e di valore; pertanto, non si applicano automaticamente gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali, ma opera il diverso regime degli interessi legali/compensativi decorrenti secondo i criteri propri dell'arricchimento senza causa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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