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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione relativo a un articolato sistema di frode su sponsorizzazioni sportive, l'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2005 recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'84% dei costi dedotti, ritenendo che le fatture emesse da società estere fossero soggettivamente inesistenti e in parte oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato il rilievo IVA; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione della disciplina IVA e delle regole sull'onere della prova, censurando la CTR per avere escluso la prova della partecipazione della contribuente alla frode e per avere trascurato indizi quali la struttura fittizia dei fornitori esteri, la retrocessione di parte dei corrispettivi a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture, il documento informatico rinvenuto nel computer di uno degli artefici della frode, e la sproporzione dei corrispettivi rispetto ad altri sponsor; 2) violazione della disciplina comunitaria sugli acquisti intracomunitari e del regime del reverse charge, sostenendo che la neutralità contabile dell'operazione non consente la detrazione quando l'operazione sia inesistente o il cessionario sappia o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; 3) in subordine, omesso esame di fatti decisivi già discussi tra le parti, relativi alla retrocessione delle somme, all'assenza di struttura dei fornitori e alla sovrafatturazione rispetto ad altri contratti di sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (esaminando congiuntamente il primo e assorbendo il secondo), cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che, in materia di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, è sufficiente la prova anche presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del contribuente dell'inserimento dell'operazione in una frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile e di essere estraneo alla frode. Ha inoltre censurato la CTR per avere trascurato elementi indiziari rilevanti e per avere erroneamente ritenuto che il regime intracomunitario/reverse charge escludesse di per sé il diniego della detrazione in presenza di fatture fittizie o di consapevolezza della frode. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA non è riconoscibile quando l'operazione documentata sia soggettivamente inesistente o il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode fiscale.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La fatturazione non può fondare il diritto alla detrazione se si inserisce in operazioni inesistenti o fraudolente.

  • art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Nel regime degli acquisti intracomunitari la registrazione contabile è neutra solo in presenza di operazioni reali e legittime; non sana l'inesistenza della fornitura o la partecipazione consapevole alla frode.

  • art. 47 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    La registrazione dell'acquisto intracomunitario non consente la detrazione in presenza di fatture fittizie o di consapevolezza della frode.

  • art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente; una volta forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza e della propria estraneità.

  • art. 2727 c.c.

    Sono valorizzabili presunzioni semplici per dimostrare la partecipazione consapevole alla frode.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della frode e della consapevolezza del destinatario può essere desunta da indizi oggettivi specifici e concordanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Sono stati dedotti i vizi di violazione di legge per errata sussunzione dei fatti nella disciplina IVA e per erroneo riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato dedotto, in subordine, l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • In tema di IVA, per contestare la detrazione relativa a fatture soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, che il fornitore sia fittizio e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza commisurata alla propria professionalità, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • Non è richiesta la prova della partecipazione del contribuente all'accordo criminoso né della sua piena consapevolezza della frode: è sufficiente la dimostrazione della conoscibilità dell'illecito secondo un parametro di diligenza professionale.
  • Quando l'Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente la prova contraria della propria estraneità alla frode e dell'adozione della massima diligenza esigibile per non esserne coinvolto.
  • La regolarità formale della contabilità, la congruità dei pagamenti e la mancata percezione di un vantaggio economico non sono, da sole, elementi idonei a dimostrare l'estraneità del contribuente alla frode, perché possono essere compatibili con operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Nel regime del reverse charge o degli acquisti intracomunitari, la neutralità contabile dell'operazione non impedisce il diniego della detrazione se la fattura indica un fornitore fittizio oppure se il cessionario è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione IVA sottostante.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi alla sola affermazione del carattere fittizio del fornitore o alla mancanza di prova di partecipazione del contribuente alla frode, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari specificamente allegati dall'Ufficio, compresi quelli relativi a retrocessioni di somme, assenza di struttura aziendale del fornitore e incongruità economica delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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