Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione relativo a un articolato sistema di frode su sponsorizzazioni sportive, l'Ufficio ha notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2005 recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'84% dei costi dedotti, ritenendo che le fatture emesse da società estere fossero soggettivamente inesistenti e in parte oggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato il rilievo IVA; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione della disciplina IVA e delle regole sull'onere della prova, censurando la CTR per avere escluso la prova della partecipazione della contribuente alla frode e per avere trascurato indizi quali la struttura fittizia dei fornitori esteri, la retrocessione di parte dei corrispettivi a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture, il documento informatico rinvenuto nel computer di uno degli artefici della frode, e la sproporzione dei corrispettivi rispetto ad altri sponsor; 2) violazione della disciplina comunitaria sugli acquisti intracomunitari e del regime del reverse charge, sostenendo che la neutralità contabile dell'operazione non consente la detrazione quando l'operazione sia inesistente o il cessionario sappia o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA; 3) in subordine, omesso esame di fatti decisivi già discussi tra le parti, relativi alla retrocessione delle somme, all'assenza di struttura dei fornitori e alla sovrafatturazione rispetto ad altri contratti di sponsorizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (esaminando congiuntamente il primo e assorbendo il secondo), cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che, in materia di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, è sufficiente la prova anche presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del contribuente dell'inserimento dell'operazione in una frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile e di essere estraneo alla frode. Ha inoltre censurato la CTR per avere trascurato elementi indiziari rilevanti e per avere erroneamente ritenuto che il regime intracomunitario/reverse charge escludesse di per sé il diniego della detrazione in presenza di fatture fittizie o di consapevolezza della frode. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria competente in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA non è riconoscibile quando l'operazione documentata sia soggettivamente inesistente o il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode fiscale.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fatturazione non può fondare il diritto alla detrazione se si inserisce in operazioni inesistenti o fraudolente.
art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Nel regime degli acquisti intracomunitari la registrazione contabile è neutra solo in presenza di operazioni reali e legittime; non sana l'inesistenza della fornitura o la partecipazione consapevole alla frode.
art. 47 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
La registrazione dell'acquisto intracomunitario non consente la detrazione in presenza di fatture fittizie o di consapevolezza della frode.
L'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente; una volta forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza e della propria estraneità.
Sono valorizzabili presunzioni semplici per dimostrare la partecipazione consapevole alla frode.
La prova della frode e della consapevolezza del destinatario può essere desunta da indizi oggettivi specifici e concordanti.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Sono stati dedotti i vizi di violazione di legge per errata sussunzione dei fatti nella disciplina IVA e per erroneo riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato dedotto, in subordine, l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- In tema di IVA, per contestare la detrazione relativa a fatture soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, che il fornitore sia fittizio e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza commisurata alla propria professionalità, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Non è richiesta la prova della partecipazione del contribuente all'accordo criminoso né della sua piena consapevolezza della frode: è sufficiente la dimostrazione della conoscibilità dell'illecito secondo un parametro di diligenza professionale.
- Quando l'Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, spetta al contribuente la prova contraria della propria estraneità alla frode e dell'adozione della massima diligenza esigibile per non esserne coinvolto.
- La regolarità formale della contabilità, la congruità dei pagamenti e la mancata percezione di un vantaggio economico non sono, da sole, elementi idonei a dimostrare l'estraneità del contribuente alla frode, perché possono essere compatibili con operazioni soggettivamente inesistenti.
- Nel regime del reverse charge o degli acquisti intracomunitari, la neutralità contabile dell'operazione non impedisce il diniego della detrazione se la fattura indica un fornitore fittizio oppure se il cessionario è consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione IVA sottostante.
- Il giudice di merito non può arrestarsi alla sola affermazione del carattere fittizio del fornitore o alla mancanza di prova di partecipazione del contribuente alla frode, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi indiziari specificamente allegati dall'Ufficio, compresi quelli relativi a retrocessioni di somme, assenza di struttura aziendale del fornitore e incongruità economica delle operazioni.
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