Cassazione Civile, Ordinanza n. 31610/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di un socio accomandatario, in relazione al maggior reddito di partecipazione imputato per l'anno d'imposta 2006, con conseguente maggiore IRPEF. La vicenda nasce da un accertamento induttivo fondato sulla ritenuta incongruenza tra costi e ricavi della società partecipata, sulla presunta antieconomicità dei ricavi dichiarati e sulla mancata regolare emissione di scontrini fiscali. Nei gradi di merito la CTR aveva ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo, ma aveva ridotto la percentuale di ricarico dall'Ufficio dal 45% al 36%, richiamando circostanze del contesto economico e territoriale e fattori esterni negativi per il commercio di carni. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sull'accertamento induttivo, sostenendo che l'avviso notificato al socio, motivato per relationem su quello societario, fosse carente quanto alla determinazione della percentuale di ricarico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'adeguamento della società allo studio di settore per il 2006, con conseguente indicazione di ricavi e ricarico medi che avrebbero dovuto essere considerati; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, poiché la CTR avrebbe ridotto la percentuale di ricarico senza spiegare in modo analitico le ragioni tecniche ed economiche della diversa quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento e non decisivo l'adeguamento della società allo studio di settore, poiché l'Ufficio aveva comunque riscontrato dati contabili inattendibili e gravi incongruenze tali da giustificare l'accertamento induttivo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva motivato in modo troppo generico la riduzione della percentuale di ricarico dal 45% al 36%, senza un'adeguata valutazione analitica dei dati istruttori e della realtà imprenditoriale specifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, in relazione alla censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi, invocata dal ricorrente.
art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato su gravi incongruenze tra costi e ricavi.
art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella motivazione dell'accertamento.
art. 62-sexies D.L. n. 331/1972
Richiamato quale norma che consente la rettifica induttiva in presenza di gravi incongruenze.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma processuale per la censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicata quale norma processuale per il motivo di omesso esame di fatto decisivo.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato in tema di nullità processuali e raggiungimento dello scopo.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza.
Richiamato nel passaggio sulla mancata proposizione di controricorso da parte dell'Agenzia delle entrate.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011
Richiamato per la definizione della lite e la cessazione della materia del contendere per alcune annualità.
art. 12 D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato per la definizione agevolata della lite pendente della società relativa a IRAP e IVA.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio può essere motivato per relationem mediante richiamo all'atto impositivo notificato alla società, quando quest'ultimo esponga in modo sufficiente le ragioni fattuali e contabili della rettifica e tali elementi siano noti al socio.
- L'adeguamento formale della società allo studio di settore non preclude l'accertamento induttivo quando l'Ufficio rilevi, sulla base della contabilità e delle risultanze istruttorie, una marcata incongruenza tra costi e ricavi o altri indici di inattendibilità della dichiarazione.
- Nel sindacare la percentuale di ricarico utilizzata per la ricostruzione induttiva dei ricavi, il giudice tributario deve fornire una motivazione concreta e analitica, ancorata alla specifica realtà imprenditoriale e agli elementi istruttori disponibili; non è sufficiente una riduzione apodittica o generica della percentuale proposta dall'Ufficio.
- La determinazione giudiziale o amministrativa della percentuale di ricarico deve rispettare criteri di coerenza logica e congruità economica, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività, del mercato di riferimento e delle condizioni effettive di esercizio.
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