Cassazione Civile, Ordinanza n. 18673/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% delle imposte Irpef e Iva relative al triennio 1990-1992, proposta da una società che operava nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990 ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la C.t.r. aveva parzialmente accolto la domanda, ritenendo che per l’attività d’impresa occorresse verificare la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis e reputando sufficiente l’autocertificazione prodotta dal contribuente circa il mancato conseguimento di aiuti di Stato nel triennio precedente, concedendo il rimborso per imposte dirette e Ilor e negandolo per l’Iva. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sul sisma Sicilia, della normativa UE sugli aiuti di Stato e dell’art. 2697 c.c., per avere la C.t.r. ritenuto rispettato il de minimis sulla base della sola autocertificazione, senza prova della mancata fruizione di altri aiuti nei trienni rilevanti; (2) violazione del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere considerato l’autocertificazione una prova sufficiente nel processo tributario. Il contribuente resiste eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso, e deposita anche una nuova autocertificazione in cassazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ritiene ammissibili i motivi perché attinenti ai presupposti soggettivi del rimborso e dunque ai fatti costitutivi del diritto fatto valere dal contribuente; chiarisce che, nei rimborsi tributari, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del beneficio. Nel merito afferma che, per il beneficio fiscale connesso al sisma Sicilia 1990, il rispetto del regolamento de minimis va verificato con riferimento ai trienni mobili che comprendono l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, e che l’autocertificazione è ammessa in via eccezionale, per il periodo anteriore al 31 maggio 2017, solo se riferita ai trienni corretti. Poiché la sentenza di merito aveva valorizzato un’autocertificazione riferita a trienni non pertinenti e la nuova autocertificazione prodotta in cassazione è inammissibile, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per il non univoco orientamento iniziale della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Prevede il beneficio fiscale per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990; per le imprese il beneficio è subordinato al rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e del regolamento de minimis.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Richiamato dalla ricorrente come norma rilevante nel sistema dei rimborsi per il sisma Sicilia 1990.
L’onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente, attore sostanziale nella controversia sul diniego di rimborso.
Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non esonera il contribuente dalla prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso.
L’autocertificazione può essere utilizzata, in via eccezionale, come forma di prova del mancato superamento dei limiti de minimis nel periodo anteriore alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato.
È richiamato per evidenziare che la deroga probatoria sull’autocertificazione opera come disciplina speciale di derivazione UE rispetto al divieto generale di ingresso dell’autocertificazione nel processo tributario.
art. 108, par. 3, TFUE
La Corte lo richiama in relazione all’illegittimità degli aiuti di Stato non notificati e alla necessità di verificare la compatibilità del beneficio con il diritto UE.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Consente la deroga per gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali, purché vi sia nesso diretto tra danno e aiuto e non vi sia sovracompensazione.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
Per il de minimis occorre verificare il tetto complessivo degli aiuti su un periodo di tre anni; la prova deve riguardare i trienni pertinenti e non solo l’importo del singolo beneficio richiesto.
d.l. n. 115/2017
È richiamato con riferimento all’entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato e al limite temporale dell’utilizzabilità dell’autodichiarazione come prova.
Norma richiamata in relazione al registro centrale degli aiuti di Stato e alla sua funzionalità quale presidio probatorio.
dir. n. 77/388/CEE
Richiamata dalla ricorrente tra le fonti europee pertinenti alla disciplina fiscale oggetto di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio; le contestazioni dell’Amministrazione sulle condizioni del rimborso possono essere dedotte anche come mere difese e non sono soggette alle stesse preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Per i benefici fiscali qualificabili come aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare in concreto la compatibilità con la disciplina UE, inclusa l’assenza di sovracompensazione e il rispetto del regolamento de minimis, non essendo sufficiente la mera corrispondenza dell’importo richiesto alla soglia del singolo procedimento.
- In tema di aiuti de minimis, la verifica deve riferirsi al tetto complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio rilevante, calcolato in relazione all’anno di entrata in vigore della norma agevolativa; non è sufficiente una dichiarazione generica riferita a un triennio diverso o non pertinente.
- L’autocertificazione può essere ammessa, in via eccezionale, come prova del mancato superamento dei limiti de minimis solo per il periodo anteriore alla piena operatività del registro centrale degli aiuti di Stato, ma deve riguardare esattamente i trienni rilevanti e non può essere integrata per la prima volta in cassazione.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non trasforma l’inerzia dell’Amministrazione in prova dei fatti costitutivi del diritto del contribuente, né esonera quest’ultimo dall’allegazione e dimostrazione dei presupposti del rimborso.
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