Cassazione Civile, Ordinanza n. 30559/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio in una controversia relativa all'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di rettifica della rendita catastale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito alcuna motivazione tecnica o perizia idonea a giustificare il nuovo valore catastale, reputando generici i motivi dell'appello. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 342 e 163 c.p.c., assumendo la genericità dei motivi di appello; 2) la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., censurando l'errore della CTR nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso. Il contribuente si è costituito con controricorso eccependo l'inesistenza della sentenza impugnata per asserito difetto di notifica dell'appello e l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla revisione degli estimi catastali.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente e ha dichiarato assorbito il primo motivo, esaminando prioritariamente il secondo motivo in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando il principio secondo cui, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso di accertamento deve essere sorretto da motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale. Non è sufficiente il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto alle altre microzone comunali: occorre indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e spiegare in che modo essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Poiché la CTR si era attenuta a tali principi nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il recente assestarsi della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione del classamento nelle microzone richiede la verifica di una variazione del valore degli immobili presenti nella microzona e un avviso motivato con riferimento agli elementi concreti incidenti sulla singola unità immobiliare.
Invocato per sostenere la genericità dei motivi di appello nel processo tributario.
Richiamato quale parametro di specificità dei motivi d'appello.
Richiamato nel quadro della dedotta genericità dell'atto di appello.
I motivi di ricorso sono stati ricondotti ai parametri del ricorso per cassazione e l'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché tali riferimenti erano presenti.
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, applicata anche agli avvisi di riclassamento catastale.
Richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha risolto la controversia sul piano dell'obbligo motivazionale dell'atto di classamento.
art. 111 Cost.
Richiamato per giustificare l'applicazione del criterio della ragione più liquida e l'esame prioritario del motivo più agevole.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'avviso di accertamento deve contenere una motivazione rigorosa, completa e specifica, tale da consentire al contribuente di comprendere e contestare le concrete ragioni della variazione.
- Non basta richiamare in modo generico il divario tra valore di mercato e valore catastale della microzona: l'amministrazione deve indicare gli elementi fattuali che hanno inciso sulla microzona e spiegare il nesso tra tali elementi e il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
- Il rispetto dell'obbligo di motivazione è particolarmente stringente nelle operazioni di riclassamento diffuso, perché il contribuente deve poter verificare la correttezza dei presupposti fattuali e giuridici della revisione della rendita.
- Nel giudizio di legittimità può essere applicato il criterio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente la questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione va respinta quando il ricorso contiene effettivamente il riferimento ai parametri dell'art. 360 c.p.c.
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