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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2005 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, contestando il mancato possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle ASD e, in particolare, l'assenza di iscrizione al registro CONI, l'uso improprio del regime agevolato, la violazione del divieto di incassi in contanti oltre soglia, l'omessa dichiarazione di ricavi emersi da documentazione extracontabile, l'effettuazione di operazioni commerciali imponibili senza dichiarazione IVA, l'indebita detrazione IVA e l'omessa tenuta dei registri IVA. In appello la commissione regionale aveva annullato integralmente l'accertamento ritenendo sufficiente l'affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio e ritenendo non decisivi alcuni incassi in contanti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle agevolazioni per le ASD, sostenendo che il CONI fosse l'unico organismo certificatore e che non bastasse l'affiliazione a una federazione sportiva; 2) violazione delle norme tributarie e processuali per avere la CTR deciso oltre i limiti devolutivi, poiché la sentenza di primo grado aveva fondato il rigetto del ricorso originario anche su autonome rationes relative a ricavi, costi, documentazione extracontabile e operazioni commerciali/IVA, non specificamente censurate in appello, con conseguente giudicato interno.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, poiché il termine scadeva in domenica e si prorogava al primo giorno non festivo. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo, affermando che l'appello della contribuente non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa alle riprese fiscali per ricavi/costi/IVA e che su tale punto si era formato giudicato interno. Per questo la CTR non poteva annullare integralmente l'avviso di accertamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ha rigettato l'originario ricorso dell'associazione contribuente. Spese compensate per l'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 155, comma 3, c.p.c.

    proroga al primo giorno seguente non festivo se la scadenza cade di domenica

    Il termine per notificare il ricorso per cassazione, se scade di domenica, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 15 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sulle agevolazioni fiscali per gli enti associativi.

  • artt. 1 e 2 della L. n. 398 del 1991

    Norme invocate per sostenere che le agevolazioni per le ASD richiedano specifici presupposti soggettivi e oggettivi.

  • art. 7 del D.L. n. 136 del 2004

    Richiamato nel primo motivo in tema di requisiti per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999

    Norma richiamata per la violazione del divieto/limite sui pagamenti in contanti relativi ai contributi associativi.

  • artt. 148, commi 1 e 3, e 149 del d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte ribadisce che il regime agevolativo per gli enti associativi opera solo se ricorrono i presupposti sostanziali e statutari, non bastando la veste formale o l'affiliazione federale.

  • art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per giustificare il recupero di ricavi sulla base di elementi extracontabili e presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sulle rationes decidendi della sentenza di primo grado non specificamente impugnate.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può pronunciarsi oltre i limiti del devolutum.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di una autonoma statuizione determina acquiescenza e giudicato interno.

  • art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera il principio di devoluzione dell'appello e la formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986

    Gli enti non societari possono essere commerciali o non commerciali a seconda dell'oggetto esclusivo o principale dell'attività svolta.

  • art. 143 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Il regime di favore per gli enti non commerciali non comporta esenzione generalizzata, ma soltanto la non commercialità di determinate attività svolte con specifiche caratteristiche.

  • art. 2195 c.c.

    Serve a delimitare le attività di natura commerciale rispetto a quelle non commerciali rilevanti per il regime agevolativo.

  • art. 111 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Nel testo ratione temporis costituisce la base del regime agevolativo per gli enti associativi e per le associazioni sportive dilettantistiche.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche non dipendono dal solo dato formale dell'affiliazione a una federazione sportiva o dell'iscrizione a un registro, ma richiedono la prova dell'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali e statutari previsti dalla legge.
  • L'esenzione o decommercializzazione tributaria degli enti associativi è di stretta interpretazione e l'onere di dimostrare i relativi presupposti grava sul contribuente che intende beneficiarne.
  • L'affiliazione sportiva o il riconoscimento formale della natura dilettantistica non escludono, di per sé, lo svolgimento di attività commerciali né impediscono il recupero a tassazione dei relativi ricavi e IVA.
  • Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome, tutte devono essere specificamente impugnate; la mancata censura di una di esse determina giudicato interno su quel capo e rende inammissibile o infondata la revisione complessiva della decisione su quel punto.
  • Il giudice di appello non può travolgere integralmente un avviso di accertamento quando una autonoma base logica della decisione di primo grado, idonea da sola a sorreggere il rigetto del ricorso, non sia stata devoluta con l'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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