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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10719/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale di una società poi fallita per ottenere la revoca dei pagamenti, per complessivi 68.115,36 euro, eseguiti in favore di una società che svolgeva servizi portuali e di raccomandazione marittima. La società destinataria dei pagamenti aveva organizzato entrate e uscite delle navi, curato pratiche amministrative e incaricato terzi per operazioni come rimorchio, ormeggio, ancoraggio e pagamento di tasse e spese portuali. In primo e secondo grado è stata ritenuta raccomandataria marittima e si è discusso se i pagamenti ricevuti fossero: a) semplici rimborsi di anticipazioni e compensi per attività gestoria, quindi pagamenti di debiti direttamente assunti dalla società destinataria; oppure b) versamenti a titolo di provvista per pagamenti poi eseguiti verso terzi intermediati, con conseguente applicabilità dell'art. 70 l.fall. e legittimazione passiva del destinatario finale della prestazione. La ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello deducendo violazione dell'art. 70 l.fall. e di varie norme del codice civile e della navigazione, sostenendo che anche il raccomandatario marittimo può essere intermediario specializzato nei pagamenti, che non occorre un mandato con rappresentanza, che i pagamenti erano stati eseguiti con provvista fornita dalla fallita e che i documenti contabili dimostravano una mera provvista e non rimborsi di anticipazioni. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale. Ha affermato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, con motivazione non apparente né contraddittoria, che i versamenti della società poi fallita erano pagamenti solutori di debiti già contratti verso la raccomandataria, a titolo di rimborso di anticipazioni e compenso per l'attività svolta, e non versamenti destinati a costituire una provvista per pagamenti a terzi. Ha quindi escluso l'applicabilità dell'art. 70 l.fall. nel caso in cui il pagamento sia stato ricevuto dall'intermediario non come mera provvista da girare a terzi, ma come rimborso di un'anticipazione o come corrispettivo di un rapporto già obbligatorio tra le parti. Ne è conseguito il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito; la ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria fallimentare colpisce i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto se hanno funzione solutoria di debiti del fallito; la norma si applica anche ai pagamenti estintivi di obbligazioni pecuniarie sorte ai sensi dell'art. 1720 c.c.

  • art. 70, comma 1, l.fall.

    "la revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati ... si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione"

    La norma opera solo quando il versamento sia effettuato tramite un intermediario che riceve una provvista per eseguire pagamenti a terzi; non si applica ai pagamenti che estinguono direttamente debiti verso l'accipiens o ai rimborsi di anticipazioni effettuate dall'intermediario.

  • art. 2 l. n. 135/1977

    Definisce il raccomandatario marittimo come soggetto che, per mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza, svolge attività di raccomandazione di navi e altre attività analoghe di tutela degli interessi affidatigli.

  • art. 3 l. n. 135/1977

    Richiamato insieme all'art. 2 per delineare le attività tipiche del raccomandatario marittimo e la sua funzione professionale di gestione di rapporti connessi al trasporto marittimo.

  • art. 287 c.nav.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il raccomandatario, pur in difetto di procura, agirebbe come mandatario con rappresentanza; la Corte non accoglie questa lettura ai fini del caso concreto.

  • art. 289 c.nav.

    La procura conferita al raccomandatario con sottoscrizione autenticata deve essere depositata presso l'ufficio del porto; in mancanza di procura depositata, il raccomandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio.

  • art. 290 c.nav.

    Richiamato nel quadro della disciplina della rappresentanza del raccomandatario marittimo.

  • art. 1704 c.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere la tesi del mandato con rappresentanza e del pagamento in nome e per conto del mandante.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla rappresentanza; non è decisivo nella soluzione accolta dalla Corte.

  • art. 1719 c.c.

    Richiamato quale norma sul mandatario che deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e nei limiti dell'incarico; nel caso concreto è evocato per sostenere la natura di spese/anticipazioni.

  • art. 1720 c.c.

    Il mandatario ha diritto al rimborso delle spese anticipate e al compenso; i pagamenti ricevuti a tale titolo, se eseguiti in periodo sospetto e con consapevolezza dell'insolvenza, sono revocabili.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione dei conteggi e della rendicontazione del rapporto di mandato.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per la interpretazione dei documenti contabili e del rapporto negoziale, ma non conducono a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di fatturazione; non risulta decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se apparente, perplessa o contraddittoria; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta adeguata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mera omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze formalmente proposte come violazione di legge sono state ricondotte in realtà alla contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La revocatoria fallimentare dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati presuppone che il pagamento sia, in fatto, un trasferimento della provvista dall'ordinante al terzo beneficiario finale; se invece il versamento è diretto a estinguere un debito già sorto verso il soggetto che ha eseguito o anticipato il pagamento, la disciplina speciale dell'art. 70 l.fall. non sottrae l'atto alla revocatoria.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'accertamento sulla natura del versamento, sulla funzione di provvista o di rimborso e sulla qualificazione del rapporto è riservato al giudice di merito, salvo omesso esame di un fatto storico decisivo o motivazione apparente.
  • L'art. 70 l.fall. opera per indirizzare l'azione revocatoria verso il destinatario finale della prestazione solo quando l'intermediario sia un mero tramite nei pagamenti; se la funzione intermediaria è assorbita da un rapporto creditizio o da un'obbligazione di rimborso verso chi ha anticipato le spese, il pagamento ricevuto resta revocabile come atto solutorio.
  • La disciplina del raccomandatario marittimo non implica, di per sé, che ogni pagamento collegato ai servizi portuali sia pagamento per conto altrui ai sensi dell'art. 70 l.fall.: occorre verificare concretamente se il versamento sia provvista da girare a terzi o pagamento/rimborso dovuto al raccomandatario stesso.
  • In cassazione l'omesso esame di elementi istruttori non integra di regola il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche senza dar conto di tutte le risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMandatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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