LEGGE 4 aprile 1977, n. 135
Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’attività del raccomandatario marittimo in Italia: requisiti di iscrizione, funzioni, obblighi verso navi straniere e lavoratori imbarcati, sanzioni e procedimenti disciplinari. Contiene norme transitorie per gli iscritti preesistenti e abroga la legge n. 496/1940. Alcune previsioni risultano oggi superate o abrogate parzialmente.
Disciplina del raccomandatario marittimo
Disciplina del raccomandatario marittimo
La legge regola l’esercizio dell’attività di raccomandazione marittima nel territorio italiano, definendone contenuto, requisiti di abilitazione, obblighi specifici nei confronti delle navi straniere e dei lavoratori imbarcati, nonché il sistema disciplinare e sanzionatorio.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica a chiunque svolga nel territorio dello Stato attività di raccomandatario marittimo. Per l’esercizio dell’attività è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei raccomandatari istituito presso le camere di commercio competenti. Devono risultare iscritti anche i titolari di imprese individuali, gli amministratori delle società aventi ad oggetto la raccomandazione di navi e gli institori di tali imprese o società.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori collegati da specifici accordi, purché approvati dal Ministro competente e nel rispetto delle regole previste per gli obblighi verso la nave e per le tariffe.
Contenuto dell’attività di raccomandazione
Il raccomandatario marittimo svolge attività di assistenza al comandante nei rapporti con autorità locali e terzi, ricezione e consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto e rilascio dei relativi documenti, oltre a ogni altra attività analoga posta a tutela degli interessi affidatigli.
L’attività può essere svolta in forza di mandato espresso o tacito, con o senza rappresentanza, conferito dall’armatore o dal vettore, e anche con o senza contratto di agenzia continuativo od occasionale.
Obblighi verso navi straniere e garanzie patrimoniali
Prima della partenza della nave straniera dal porto in cui opera, il raccomandatario deve ottenere dal mandante la disponibilità nel territorio italiano di una somma in valuta sufficiente a garantire le obbligazioni assunte per suo tramite in occasione dell’approdo della nave.
All’arrivo della nave straniera, il raccomandatario deve trasmettere al comandante del porto una nota con i dati dell’armatore, del noleggiatore o del vettore che gli ha conferito il mandato; se il mandato è stato conferito tramite intermediario, deve indicare anche quest’ultimo. Il rilascio delle spedizioni alla nave straniera può essere rifiutato se manca la dichiarazione sottoscritta dal raccomandatario che attesti la disponibilità della somma richiesta.
Imbarco di lavoratori su navi straniere
Quando il raccomandatario ingaggia lavoratori italiani o stranieri per l’imbarco su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, deve accertare e attestare alle autorità marittime, sotto la propria responsabilità, che i lavoratori siano assicurati per il periodo di imbarco contro invalidità e vecchiaia presso il fondo di previdenza marinara e contro malattie e infortuni presso enti o società assicurative italiane o straniere con tutela non inferiore a quella obbligatoria italiana.
Prima dell’ingaggio, deve inoltre fornire alla capitaneria di porto la prova che l’armatore ha prestato idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al periodo di imbarco.
L’imbarco è subordinato al rilascio del nulla-osta dell’autorità marittima, che deve verificare sia l’assicurazione sia la conformità del contratto di arruolamento ai principi fondamentali dei contratti collettivi nazionali. Il nulla-osta deve essere negato anche quando i requisiti di sicurezza, igiene e abitabilità della nave estera non risultino almeno equivalenti a quelli previsti per navi italiane analoghe.
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Chi intende svolgere l’attività deve presentare domanda alla commissione competente. I requisiti indicati dalla legge comprendono il diploma di scuola media superiore, l’assenza di determinate condanne penali, il tirocinio professionale di almeno due anni e il superamento di un esame orale sulle nozioni di commercio marittimo, diritto applicabile e lingua inglese.
Alcuni requisiti originariamente previsti risultano oggi abrogati. È inoltre previsto che possano iscriversi anche cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, se in possesso dei requisiti richiesti, con conoscenza della lingua italiana e superamento dell’esame previsto.
Commissione, elenco e procedimento di iscrizione
Presso le camere di commercio delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari; ulteriori elenchi possono essere istituiti, con decreto ministeriale, presso camere di commercio del compartimento marittimo quando utile.
La legge prevede una commissione presieduta da un magistrato e composta da rappresentanti dell’autorità marittima, della camera di commercio, dei raccomandatari, dei lavoratori del mare e degli armatori. La commissione decide sulle domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione, acquisisce pareri delle organizzazioni sindacali e delle associazioni degli armatori, determina la cauzione, cura la pubblicazione degli elenchi, applica le sanzioni disciplinari e gestisce l’esame di abilitazione.
Dopo il giudizio favorevole, il richiedente deve versare la cauzione entro trenta giorni dalla comunicazione, altrimenti decade dal diritto all’iscrizione.
Disciplina disciplinare e cancellazione dall’elenco
Il raccomandatario è soggetto a procedimento disciplinare in caso di violazione del segreto professionale, abusi, mancanze o comportamenti non conformi a dignità e decoro professionale. Le sanzioni previste sono richiamo verbale, ammonimento scritto, censura pubblica, sospensione fino a sei mesi e radiazione con incameramento della cauzione.
Per il mancato rispetto delle tariffe e delle regole sugli obblighi verso la nave straniera è prevista almeno la sospensione; in caso di recidiva si arriva alla radiazione. La radiazione è prevista anche in caso di condanna per determinati delitti o di grave compromissione della reputazione professionale. Le sanzioni definitive, salvo le più lievi, devono essere comunicate alle autorità marittime e pubblicate.
La cessazione dell’esercizio professionale comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco; il fallimento determina la radiazione, salvo sospensione in caso di esercizio provvisorio, con possibile reiscrizione dopo riabilitazione nei casi previsti.
Tariffe e previdenza
Le tariffe minime e massime dei compensi per l’attività di raccomandazione marittima sono stabilite con decreto ministeriale, su proposta delle associazioni maggiormente rappresentative degli agenti raccomandatari e degli armatori. Lo stesso decreto stabilisce anche la percentuale dei compensi da versare al Fondo agenti marittimi ed aerei e prevede la revisione periodica delle tariffe.
La legge prevede inoltre, tramite convenzione e regolamento, l’inserimento dei raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.
Vigilanza, sanzioni penali e responsabilità
La vigilanza sull’esercizio della professione è affidata al Ministero competente. Chiunque, senza iscrizione, svolga attività diretta all’ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. L’esercizio abusivo dell’attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
Il raccomandatario che non osserva gli obblighi relativi all’imbarco di lavoratori su navi straniere o le prescrizioni sugli adempimenti verso la nave straniera risponde solidalmente con l’armatore straniero per le obbligazioni assunte tramite lui.
Regime transitorio e abrogazioni
Sono previste norme transitorie per i soggetti già iscritti negli elenchi previgenti: i titolari, i legali rappresentanti e gli institori già iscritti alla data di entrata in vigore della legge possono ottenere l’iscrizione nel nuovo elenco se in possesso di alcuni requisiti, presentando domanda entro sei mesi; fino alla decisione della commissione restano abilitati a operare.
La legge abroga la precedente legge n. 496 del 1940 e ogni disposizione incompatibile. Alcuni articoli interni risultano successivamente abrogati e una parte delle previsioni iniziali è oggi superata dalla normativa sopravvenuta.
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