Cassazione Civile, Ordinanza n. 08375/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura interna di progressione verticale bandita dalla Presidenza del Consiglio per l'assunzione di personale nella categoria A, livello F1, destinata in parte a dipendenti interni e in parte a concorso pubblico. I ricorrenti avevano partecipato alla selezione interna, erano risultati idonei ma non vincitori e avevano poi contestato gli effetti di successive vicende amministrative e giurisdizionali. In particolare, dopo l'annullamento da parte del giudice amministrativo della graduatoria interna approvata il 13 dicembre 2010, l'amministrazione aveva disposto la cessazione degli effetti della graduatoria e dello scorrimento già effettuato nel 2011, aveva riformulato la graduatoria e aveva poi assunto solo i vincitori della nuova graduatoria. I ricorrenti chiedevano sostanzialmente il riconoscimento della illegittimità degli atti successivi e il proprio inquadramento, censurando in Cassazione due profili: da un lato, la ritenuta applicazione retroattiva della nuova disciplina sulle progressioni verticali e, dall'altro, l'idea che l'annullamento giurisdizionale della graduatoria travolgesse anche gli atti successivi, nonostante i decreti autorizzativi di marzo, luglio e ottobre 2011 fossero, a loro dire, rimasti efficaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'annullamento della graduatoria originaria comportava il venir meno dell'oggetto del decreto di scorrimento del 18 ottobre 2011, con conseguente caducazione degli atti consequenziali fondati su quella graduatoria; ha quindi escluso che i ricorrenti potessero continuare a fondare le loro pretese sui decreti del marzo, luglio e ottobre 2011. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha considerato in parte inammissibile e comunque infondato, richiamando il principio per cui, quando l'amministrazione decide di scorrere una graduatoria, si applica la normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene disposto, non quella vigente al momento dell'avvio delle procedure autorizzative. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato i ricorrenti alle spese, dando altresì atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 150 del 2009
La disciplina sulle progressioni verticali, divenuta operativa per la Presidenza del Consiglio con il d.P.C.M. 25 maggio 2011 n. 131, si applicava al momento in cui fu disposto lo scorrimento della graduatoria nel 2011.
art. 74 d.lgs. n. 150 del 2009
È richiamato quale base del d.P.C.M. 25 maggio 2011 n. 131 che ha reso operativa per l'amministrazione la nuova disciplina delle progressioni verticali.
art. 11 preleggi
Invocato per contestare la pretesa retroattività della nuova disciplina; la Corte ha escluso che vi fosse applicazione retroattiva illegittima.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo relativo al giudicato e ai limiti del sindacato sugli effetti della decisione amministrativa.
Richiamato insieme agli artt. 324 c.p.c. e 39 c.p.a. per contestare l'estensione degli effetti del giudicato amministrativo agli atti successivi.
Richiamato per sostenere che il giudicato avrebbe dovuto restare circoscritto alla graduatoria annullata.
Richiamato per contestare la portata conformativa del giudicato amministrativo.
art. 62 d.lgs. n. 150 del 2009
Il decreto di scorrimento del 18 ottobre 2011 è stato ritenuto nullo per contrasto con questa disposizione, una volta divenuta operativa la nuova disciplina anche per la Presidenza del Consiglio.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
È menzionato come disposizione la cui nuova formulazione avrebbe inciso sui limiti delle progressioni verticali.
art. 30 CCNL
Richiamato nel provvedimento amministrativo per affermare che l'annullamento della procedura di reclutamento costituisce condizione risolutiva espressa del contratto di lavoro.
Richiamato per affermare che nullità o annullamento del contratto di lavoro non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17
Norma di modifica che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una graduatoria concorsuale viene annullata con effetto retroattivo, cadono anche gli atti successivi che su quella graduatoria si fondano, perché viene meno il loro oggetto o il presupposto essenziale.
- Nel pubblico impiego, l'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori costituiscono passaggi essenziali per la valida costituzione del rapporto; se la graduatoria è annullata, il contratto stipulato in base ad essa può essere considerato nullo o comunque travolto nei suoi effetti futuri.
- Lo scorrimento di una graduatoria integra una decisione amministrativa che riattiva l'intera sequenza concorsuale: la legittimità dello scorrimento va valutata secondo la normativa vigente al momento in cui lo scorrimento viene disposto, non secondo quella vigente al momento in cui erano state avviate le procedure autorizzative.
- Se il giudicato amministrativo annulla la graduatoria originaria, l'amministrazione non è tenuta a mantenere efficaci gli atti di utilizzazione o scorrimento fondati su quella graduatoria, salvo che tali atti abbiano un autonomo presupposto non travolto dall'annullamento.
- La censura che si limiti a contestare l'interpretazione degli atti amministrativi compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore di diritto, può risultare inammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08310/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08312/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08320/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08322/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08339/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 3 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08343/2026 del 03/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →