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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08320/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva escluso il demansionamento del dirigente medico e, quindi, aveva respinto la domanda risarcitoria e di reintegro nelle funzioni originarie. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico di una struttura semplice di rianimazione pediatrica aveva ottenuto in primo grado l’accertamento del demansionamento a decorrere da giugno 2016, con ordine di cessazione della condotta e reintegro nelle funzioni originarie, oltre al risarcimento del danno professionale. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione, ritenendo insussistente il demansionamento: il lavoratore non era stato relegato in inattività, continuava a svolgere attività coerenti con la sua professionalità, era coinvolto nella cura di pazienti pediatrici e l’assegnazione a turni di guardia anestesiologica era giustificata da esigenze organizzative e da una sopravvenuta inidoneità a svolgere turni notturni e reperibilità pomeridiane. Il ricorso per cassazione contesta: 1) l’asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex artt. 342, 348-bis, 348-ter e 434 c.p.c.; 2) l’omesso esame di documenti e della prova testimoniale, oltre alla violazione del contratto di lavoro, sostenendo che le risultanze probatorie dimostravano lo svolgimento di mansioni diverse da quelle pattuite e la dequalificazione; 3) l’omesso esame di ulteriori allegati e la mancata ammissione delle prove richieste. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri due inammissibili perché miravano a un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità, e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’esclusione del demansionamento e sull’equivalenza delle mansioni dirigenziali nel pubblico impiego sanitario.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto che non trovi applicazione al caso di specie per la dirigenza pubblica e, in particolare, per la dirigenza sanitaria, in ragione del principio di turnazione degli incarichi e del diverso assetto normativo del settore.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato come norma che esclude l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. agli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego.

  • art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale

    È richiamato per ribadire, in sede collettiva, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 2103 c.c. alla dirigenza medica.

  • art. 15 d.lgs. 30.12.1992 n. 502

    È valorizzato per affermare che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, e che il dirigente della struttura complessa esercita poteri di direzione mediante direttive e decisioni organizzative.

  • art. 342 c.p.c.

    È interpretato nel senso che l’atto di appello deve contenere chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    È interpretato in modo analogo all’art. 342 c.p.c., nel senso della necessaria specificità delle doglianze e della chiara enucleazione delle parti della decisione impugnata e delle modifiche richieste.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto del motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto del motivo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva un profilo di inammissibilità perché il ricorrente non ha riportato il contenuto rilevante degli atti e della sentenza di primo grado su cui fondava la censura.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura viene reputata inammissibile perché sollecita un riesame del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È invocato per omesso esame di fatti e prove, ma la Corte lo considera inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per affermare che il danno da demansionamento non si presume automaticamente e può essere provato anche per presunzioni, ma nella specie il lavoratore non aveva allegato né provato elementi concreti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    È posto a fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario l’art. 2103 c.c. non si applica nei medesimi termini previsti per il lavoro privato; la legittimità delle variazioni di incarico va valutata alla luce della normativa speciale di settore, del principio di turnazione e dell’equivalenza professionale delle mansioni.
  • L’atto di appello è specifico quando individua chiaramente i capi della sentenza impugnata, le ragioni della censura e le modifiche richieste; non occorre un progetto di sentenza alternativo, ma è necessario che il giudice di secondo grado comprenda con precisione il thema decidendum e le critiche alla decisione di primo grado.
  • Il demansionamento non può essere affermato in modo astratto sulla sola base della modifica o cessazione di talune mansioni: occorre verificare se il lavoratore sia stato effettivamente relegato a compiti non equivalenti o a inattività sostanziale, oppure se continui a svolgere attività coerenti con la propria professionalità.
  • Il danno da dequalificazione professionale non è in re ipsa: il lavoratore deve allegare e provare, anche per presunzioni, la concreta lesione alla professionalità e l’eventuale pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale derivatone.
  • In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie; i motivi che mirano a sostituire l’apprezzamento del merito sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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